Data: 29/10/2015 18:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli � Con la sentenza numero 21892/2015, depositata il 27 ottobre (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sulle modalit� di comunicazione della fissazione dell'udienza dinanzi al giudice di legittimit�, in conformit� al secondo comma dell'articolo 377 del codice di rito civile. 

In particolare, i giudici hanno chiarito che la predetta comunicazione deve essere effettuata in via prioritaria tramite posta elettronica certificata.

Tuttavia, ancora non vi � un obbligo in tal senso, che interverr� solo decorsi quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale il Ministro della giustizia accerter� la funzionalit� dei sistemi informatici dell'ufficio.

Dato che ad oggi tale decreto non � neanche stato emesso, la comunicazione tramite pec pu� essere sostituita, laddove essa risulti impossibile per qualsiasi ragione, da quella tramite telefax

Ovviamente, a tal fine � necessario che il difensore abbia indicato il numero di riferimento in un atto difensivo, in conformit� all'articolo 125 del codice di procedura civile

In mancanza, il cancelliere dovr� consegnare il biglietto di cancelleria all'ufficiale giudiziario per la notifica. Ci� purch� il difensore abbia eletto domicilio a Roma e purch� il domiciliatario non abbia trasferito il proprio domicilio senza comunicarlo alla Cassazione. 

Solo laddove neanche la comunicazione tramite telefax sia stata possibile, infine, sar� consentita la comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria




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