Data: 28/10/2015 21:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Con 276 voti a favore (20 contrari e 101 astenuti) Montecitorio ha detto sì al disegno di legge che introduce nel codice penale il reato di omicidio stradale.

Molte le novità apportate dal testo, che oltre ad elevare a fattispecie autonoma di reato l'omicidio colposo (e le lesioni personali stradali) prevede anche un giro di vite sulle pene per chi lo commette sotto effetto di alcool o droghe e per chi si dà alla fuga senza prestare soccorso.

Il testo ora, date le modifiche apportate dalla Camera torna al Senato in terza e probabile ultima lettura, per diventare legge entro dicembre.

Ecco cosa cambia nel codice penale:

Omicidio stradale

L'omicidio colposo stradale diventa un reato autonomo e sarà “graduato” su tre varianti: - la prima con la conferma della pena base attualmente prevista da 2 a 7 anni quando la morte della vittima è causata con violazione del codice della strada; - la seconda, che prevede da 8 a 12 anni di carcere per chi provoca la morte guidando sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza “grave” (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro); - la terza, che prevede la reclusione da 5 a 10 anni se l'omicida si trova in stato di ebbrezza più lieve (con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro) ovvero abbia messo in atto condotte particolarmente pericolose che hanno causato l'incidente (come, ad esempio, eccesso di velocità, sorpassi a rischio, guida contromano, ecc.).

Lesioni stradali

Giro di vite anche per le lesioni personali stradali che vedono un rialzo sensibile delle pene se il guidatore che le provoca si trova sotto effetto di droghe o alcool. La forbice prevista è dai 3 ai 5 anni per le lesioni gravi e dai 4 ai 7 per quelle gravissime. In ogni caso, se il conducente ha bevuto (sempre superando la soglia di 0,8 g/l) o ha causato l'incidente per aver posto in essere manovre pericolose, scatta comunque la reclusione da un anno e mezzo a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 per quelle gravissime.

Camionisti e autisti di autobus

PER I conducenti dei mezzi pesanti che “alzano il gomito” o che guidano sotto effetto di droghe scatta comunque l'ipotesi più grave di pena prevista per entrambi i reati (di omicidio stradale e di lesioni), dagli 8 ai 12 anni, anche in presenza di un tasso alcolemico superiore alla soglia di 0,8 g/l.

Fuga e omissione di soccorso

Il testo prevede un aumento di pena da un terzo fino a due terzi per chi si macchia dopo l'incidente di omissione di soccorso, dandosi alla fuga.

Ciò significa che la pena in questo caso, non potrà mai essere inferiore a 5 anni per l'omicidio stradale e a 3 per le lesioni personali.

Previste inoltre aggravanti (con divieto di equivalenza o prevalenza sulle attenuanti) se l'incidente provoca la morte o lesioni di più persone, ovvero se il responsabile si trova alla guida senza assicurazione o, peggio, senza patente. La pena diminuisce invece (fino alla metà) se l'incidente è avvenuto con il concorso di colpa della vittima.

Revoca patente

Nell'ipotesi di condanna o patteggiamento (anche con il beneficio della condizionale) per il reato di omicidio o di lesioni stradali, consegue automaticamente la sanzione accessoria della revoca della patente, con la possibilità di poterla nuovamente conseguire soltanto dopo 15 anni nel primo caso o 5 nel secondo.

Gli anni tuttavia diventano 30 se il responsabile dell'incidente è fuggito dopo l'omicidio stradale.

Aspetti procedurali

Raddoppiano i termini di prescrizione per il reato di omicidio stradale e per le ipotesi più gravi (alcol pesante e droga) è previsto anche l'arresto obbligatorio in flagranza di reato (che resta facoltativo negli altri casi).

La proroga delle indagini preliminari, inoltre, potrà essere chiesta dal pm una sola volta.

Il giudice infine potrà disporre d'ufficio il prelievo coattivo dei campioni biologici al fine di determinare il dna e, laddove il caso sia urgente e il ritardo possa pregiudicare le indagini, il prelievo potrà anche essere ordinato dal pm.


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