Data: 29/10/2015 16:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi

Avv. Francesco Pandolfi - Oggi come oggi assistiamo in Italia ad una viva discussione, tanto sui media quanto in rete, sulla opportunitā di disporre di armi, o strumenti similari, per difendere la propria famiglia e la propria vita in caso di inaspettate, illecite e pericolose ingerenze di estranei.

Il Decreto Ministeriale n. 103 del 12.05.2011 permette di ricavare una distinzione tra "arma in senso stretto" e "strumento di autodifesa".

Diciamo che č possibile distinguere il grande capitolo della "difesa personale" in due sezioni: la prima relativa alla possibilitā di ottenere appunto il porto di arma, la seconda che invece mette in luce l'alternativa rappresentata dagli spray per la difesa personale.

Si tratta evidentemente di strumenti che assolvono a funzioni diverse e soggiacciono ad una meticolosa regolamentazione normativa.

Ora, č noto che per conseguire il porto d'arma, oltre alla maggiore etā č necessario dimostrare valide ragioni che siano idonee a giustificare questo bisogno.

Gli spray invece, (o dispositivi nebulizzatori -al peperoncino-), si presentano come strumenti che, mantenendo alcuni obbligatori requisiti, possono essere liberamente venduti e portati.

Come funzionano questi ultimi dispositivi?

Ebbene, sono in grado di nebulizzare una miscela irritante che non arreca particolari danni alla persona.

Dal punto di vista tecnico normativo, devono contenere una miscela non superiore a 20 ml, una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, la miscela erogata non deve assolutamente contenere sostanze tossiche, infiammabili, corrosive, ecc.

Inoltre, devono essere sigillati al momento della vendita, essere protetti contro attivazioni accidentali ed avere una gittata massima di tre metri.

La norma stabilisce poi che, nel caso che tali strumenti di autodifesa non rispondano appieno alle caratteristiche tecniche prima indicate, essi saranno inevitabilmente disciplinati dalla normativa sulle armi.

Inutile dire che la regolamentazione della libera vendita di questi prodotti č assai specifica e la conditio sine qua non per una utile e lecita commercializzazione č che siano conformi alle prescrizioni tecniche poste dalla legge (ad esempio, denominazione merceologica del prodotto, divieto di vendita ai minori degli anni 16, dettagli del produttore o importatore, materiali impiegati e metodi di lavorazione, non ultimo l'indicazione che l'uso dei prodotti č consentito solo per sottrarsi ad una minaccia o a un'aggressione che metta in pericolo la propria incolumitā).


Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi

3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com

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