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Data: 29/10/2015 22:30:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Scende dall'auto nei pressi di casa, ma inciampa in una buca sul manto stradale provocandosi gravi lesioni. Non aiutano le condizioni di scarsa visibilità a causa dell'ora notturna e il fatto che la buca fosse coperta da uno strato d'acqua. Ciononostante, il fatto non può essere addebitato alla scarsa manutenzione del Comune, quanto piuttosto all'imperizia della donna che, ben conoscendo lo stato dei luoghi, poiché la sua abitazione è situata a poca distanza, avrebbe potuto evitare l'insidia. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. III civile, con la sentenza n. 21940/2015 (qui sotto allegata) sul ricorso di una donna che al Giudice di Pace aveva chiesto risarcimento ex art. 2013 c.c. ai danni del Comune per le lesioni subite a causa di una buca in strada. In riforma della favorevole sentenza di primo grado, il Tribunale adito in sede di gravame addebitava l'incidente alla condotta imprudente della donna, caduta nei pressi di casa, quindi in una zona di cui avrebbe dovuto ben conoscere le insidie presenti sul manto stradale. Per il Tribunale alcuna prova sarebbe emersa sulla lamentata non visibilità della buca (per pioggia e scarsa illuminazione) o sulla persistenza della mancata manutenzione della strada. Inattendibile, in tal senso, la deposizione del marito della ricorrente secondo il quale "la moglie sarebbe caduta mentre scendeva dall'automobile e cadeva a causa della buca che non era visibile per la scarsa illuminazione, alle ore 23 della notte". Concordano anche i giudici di Cassazione con la ricostruzione effettuata nel merito, poiché valida e sorretta da una logica priva di errori. Pertanto, il Comune è da ritenersi senza colpa nell'incidente, provocato dalla condotta imprudente della ricorrente che scivola a pochi passi (quaranta metri di distanza) dalla propria abitazione, senza accorgersi dell'insidia per distrazione e a causa della scarsa illuminazione. Il ricorso va rigettato, nulla per le spese non avendo svolto difese la controparte.
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