|
Data: 01/11/2015 19:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Sia prof che avvocato, quando è possibile? Dopo la riforma dell'ordinamento forense, soltanto se si insegnano materie giuridiche. Su quest'assunto, pertanto, la Cassazione ha escluso che la maestra di scuola elementare part-time possa ottenere l'iscrizione all'albo forense, anche se ha superato l'esame di abilitazione. Con la sentenza n. 21949/2015 depositata il 28 ottobre scorso (qui sotto allegata), le sezioni unite civili hanno rigettato il ricorso presentato dall'insegnante confermando il verdetto negativo del Consiglio Nazionale Forense. Sebbene la ricorrente si fosse rifatta ad un precedente delle stesse Sezioni Unite (sentenza n. 22623/2010), che ribadiva la necessità della tutela del principio di libertà dell'insegnamento, affermando, di fatto, che l'incompatibilità dello stesso con l'esercizio della professione legale, con riferimento alle maestre e ai maestri della scuola elementare costituisse una discriminazione ingiustificata, a risultare decisiva nel caso di specie è l'entrata in vigore della legge n. 247/2012 che ha disegnato un nuovo regime di incompatibilità sancendo l'impossibilità di coesistenza tra la professione forense e “qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato” (art. 18, lett. d). Il precedente delle sezioni unite era stato emesso in data antecedente alla riforma ma ora il Palazzaccio deve fare i conti con la riforma i cui parametri sono abbastanza chiari. Ex art. 19, infatti, l'unica “eccezione” prevista, in deroga alle norme sull'incompatibilità, è quella per gli insegnanti o i ricercatori universitari, delle scuole secondarie pubbliche o private parificate, e delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, e, soltanto se insegnano “materie giuridiche”. Per cui qualsiasi interpretazione estensiva, andando aldilà della ratio della riforma, è impossibile, e la maestra non potrà fare anche l'avvocato.
|
|