|
Data: 01/11/2015 08:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - Riguardo al tiro a segno, la condizione per praticarlo è l'iscrizione ad una sezione di tiro a segno nazionale; il documento autorizzativo che consente il trasporto dell'arma dal luogo di detenzione alla sezione è una carta di riconoscimento (carta verde) rilasciata dalla Sezione e vidimata dal Questore. Anche in questo caso, il procedimento amministrativo per avanzare la richiesta prevede la compilazione di un apposito modulo, scaricabarile online qui, oppure disponibile presso gli uffici della Questura, Commissariato di P.S. o CC. Sempre tre sono i modi per consegnarla: a mano con rilascio di ricevuta, posta raccomandata a/r, via telematica con certificato di avvenuta consegna. Gli allegati alla domanda: 1. carta di riconoscimento; 2. due contrassegni telematici di euro 16,00 da apporre sulla richiesta e sulla carta; 3. certificato medico; 4. dichiarazione sostitutiva dove attestare che non vi sono condizioni ostative, le generalità delle persone conviventi, non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza ex lege n. 230/98, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio N. S. C. ex lege n. 130/07. Anche per il tiro a volo occorrono le medesime formalità per ciò che concerne l'utilizzo del modulo conforme allo schema, l'acquisizione dello stesso e i modi di consegnarlo una volta compilato. Per quanto attiene agli allegati, invece, ecco quanto produrre: a. due contrassegni telematici di euro 16,00 da apporre sulla richiesta e sulla carta; b. certificato medico; c. ricevuta del versamento di euro 1,27 quale costo del libretto valido anni 6; d. due foto tessera; e. alternativamente: e1) autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o di Polizia, e2) certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla Sezione di Tiro a Segno Nazionale; f. anche qui, come sopra, dichiarazione sostitutiva dove attestare che non vi sono condizioni ostative, le generalità delle persone conviventi, non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza ex lege n. 230/98, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio N. S. C. ex lege n. 130/07. E' evidente che la licenza in questione abilita chi ne è titolare al porto delle sole armi idonee all'esercizio del tiro. Semplice è anche la regolamentazione del rinnovo. Prima della scadenza al sesto anno, si presenta la domanda accompagnata dalla stessa documentazione richiesta per il rilascio esclusa la certificazione sull'idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza. Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi 3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com blog: www.pandolfistudiolegale.it |
|