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Data: 31/10/2015 16:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Il Tribunale di Milano è ormai convinto: non è detto che al genitore non collocatario non spetti alcunché. Anzi: se egli ha una condizione economica assai distante e svantaggiata rispetto a quella del coniuge collocatario, avrà diritto a un assegno perequativo per il tempo che il figlio minore trascorra insieme a lui. In tal senso vanno sia una sentenza del 19 marzo 2014 che due successive pronunce, sempre del giudice meneghino, del 3 novembre 2014 e del 15 maggio 2015. E l'orientamento è stato confermato anche dalla Corte d'Appello milanese, con un decreto dell'11 agosto 2014. La ratio è quella di tentare di garantire al minore il soddisfacimento delle sue esigenze essenziali, in relazione al tenore di vita goduto. L'obiettivo è quello di evitare che il minore si senta a proprio agio solo presso il collocatario e si allontani dall'altro genitore. Ciò, del resto, potrebbe ben accadere laddove presso un genitore si abbia una casa grande, giochi, tv satellitare e cibo di qualità mentre presso l'altro non si abbia neanche la certezza di un tetto sotto cui stare. Insomma: tollerare una situazione troppo sperequata tra i coniugi andrebbe in contrasto con il principio della bigenitorialità. In ogni caso, è chiaro che il contributo economico dato dal coniuge più ricco a quello in maggiori difficoltà deve soddisfare esigenze specifiche ed evidenti. |
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