Data: 30/10/2015 08:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi

Avv. Francesco Pandolfi - Si tratta di una licenza che abilita a questo uso nel solo periodo di apertura della stagione venatoria.

La normativa comunitaria e nazionale, nel disciplinare le modalità concrete della pratica venatoria, vuole principalmente assicurare la sopravvivenza e la riproduzione della fauna selvatica; da qui e mediante le tecniche legislative di "riparto" delle competenze, le Regioni a loro volta emanano specifiche leggi in materia.

In pratica, le armi idonee all'uso venatorio sono le armi da sparo comuni con canna di lunghezza superiore a 30 centimetri e lunghezza totale, compreso il calcio, uguale o superiore a 60 centimetri (armi a canna liscia oppure a canna rigata).

Per prevenire e comunque arginare i fenomeni di bracconaggio o ferimento di selvatici con azioni inutilmente cruente, la normativa ha previsto limitazioni ed esclusioni di particolari calibri delle munizioni.

Come fare la domanda?

E' semplice.

La procedura contempla la compilazione del consueto modulo disponibile presso la Questura, Commissariato di P.S. e Stazione dei Carabinieri.

Le modalità di consegna sono sempre:

1) a mani;

2) via posta raccomandata con avviso;

3) via telematica assicurandosi che sia certificata l'avvenuta consegna, analogamente a quanto avviene con il sistema cartaceo della raccomandata con avviso di ricevimento.

Come corredare la domanda?

Semplicemente producendo:

a) due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;

b) certificato medico;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'abilitazione all'attività venatoria;

d) tassa di concessioni governative di euro 168,00 più euro 5,16;

e) ricevuta di pagamento della tassa annuale di concessione regionale;

f) versamento di euro 1,27 per il costo del libretto valido sei anni;

g) due foto tessera;

h) certificato di idoneità al maneggio delle armi o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle FFAA o nelle Forze di Polizia;

i) dichiarazione in cui l'interessato attesti di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge, le generalità delle persone conviventi, di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza ai sensi della L. n.230/88 oppure di aver presentato istanza di revoca dello status d direttore presso l'Uff. Nazionale per il Servizio Civile ai sensi della L. n. 130/07.

Il rinnovo

La licenza si rinnova allo scadere del sesto anno; comunque anno per anno si rinnova per effetto del pagamento della tassa di concessione governativa.

Prima della scadenza del titolo, si segue la procedura sopra indicata tranne che per gli adempimenti di cui ai punti "c", "h" ed "i".

Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi

3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com

blog: www.pandolfistudiolegale.it


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