Data: 30/10/2015 21:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Non c'è ancora nessun obbligo per gli avvocati di stipulare polizze assicurative. A ribadirlo è il Consiglio Nazionale Forense nel parere n. 35/2015 pubblicato ieri sul portale dedicato, in risposta ad un quesito posto dal Coa di Catanzaro.

La legge n. 247/2012 infatti all'art. 12 comma 5, ricorda il Cnf, stabilisce che l'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione sull'attività professionale “sia differita in attesa della determinazione, da parte del Ministero, delle condizioni essenziali della polizza, nonché dei massimali minimi di polizza”.

Il Consiglio coglie l'occasione per precisare che l'art. 12 della legge forense, nel disciplinare l'obbligo di assicurazione per avvocati, associazioni professionali e società di professionisti, prevede due diverse fattispecie: la prima, concernente l'obbligo “di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti”; la seconda, riguardante l'obbligo di stipulare “una ulteriore polizza assicurativa a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.

Per cui, ad oggi, non essendo pervenuta alcuna indicazione, l'obbligo è da intendersi differito, ha concluso il Cnf, per entrambe le fattispecie.

Si ricorda che il possesso di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione costituisce uno dei requisiti che gli avvocati dovranno possedere per poter rimanere iscritti all'albo, secondo l'apposito regolamento predisposto da via Arenula che, dopo il placet dei mesi scorsi da parte del Consiglio di Stato, si avvia verso l'approvazione definitiva (leggi: “Avvocati: tra i requisiti per esercitare rimangono i cinque affari l'anno”).



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