Data: 01/11/2015 09:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Vanno dichiarate illegittime le deliberazioni regionali che pongono a carico degli assistiti il costo delle prestazioni per la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, unitamente alla previsione delle relative tariffe (ricomprese tra 1500 e 4000 €): il diverso trattamento rispetto alla PMA di tipo omologo (assoggettata al pagamento del solo ticket) viola il canone di ragionevolezza stante la sostanziale omogeneità delle tue prestazioni appartenenti al medesimo genus.

Lo ha stabilito il TAR Lombardia con la sentenza n. 2271/2015 (qui sotto allegata) depositata il 28 ottobre.
Il ricorso, presentato dall'Associazione “SOS Infertilità” Onlus, riguarda alcune deliberazioni con cui la Giunta Regionale della Lombardia ha individuato tariffe transitorie di riferimento per le prestazioni di PMA di tipo eterologo; i provvedimenti, nelle more dell'inserimento delle prestazioni riguardanti le fecondazione di tipo eterologo nei livelli essenziali di assistenza (in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014) hanno tuttavia posto a carico degli assistiti il costo delle prestazioni per la PMA di tipo eterologo comportando una sostanziale discriminazione rispetto a quanto previsto in materia di PMA di tipo omologo (pagamento del solo ticket).

Per i giudici del TAR le censure circa l'illegittimità delle deliberazioni regionali contenute nel ricorso sono fondate: nonostante le PMA non siano ancora state inserite nei LEA (livelli essenziali di assistenza), che rendono doverosa l'erogazione su tutto il territorio nazionale alle medesime condizioni minime, questo mancato inserimento non può determinare l'effetto opposto, considerato che va verificata in concreto l'appartenenza di una determinata prestazione al novero dei diritti fondamentali e, in caso affermativo, va certamente garantita nel suo nucleo essenziale a tutti i soggetti e su tutto il territorio nazionale.

Proprio la sentenza Costituzionale n. 162/2014 ha evidenziato che la scelta di una coppia di diventare genitori e formare una famiglia avendo de figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi
Inoltre, la tematica in esame rappresenta anche espressione del "diritto alla salute" e come tale va tutelato, giacché eventuali limitazioni possono avvenire solo per tutelare diritti di pari rango.

Trattandosi quindi di prestazione riconducibile a una pluralità di beni costituzionali – libertà di autodeterminazione e diritto alla salute – "né il legislatore né, a maggior ragione, l'autorità amministrativa possono ostacolarne l'esercizio o condizionarne in via assoluta, la realizzazione, ponendo a carico degli interessati l'intero costo della stessa, al di fuori di ogni valutazione e senza alcun contemperamento con l'eventuale limitatezza delle risorse finanziarie".

Il trattamento deteriore riservato alla PMA di tipo eterologo è illegittimo anche per violazione del canone di ragionevolezza. Le differenze tra le due procedure non possono giustificare un diverso trattamento "vista la loro sostanziale omogeneità derivante dalla comune assoggettabilità all'art. 7 della legge n. 40/2004".

Le deliberazioni regionali impugnate vanno dichiarate illegittime per quanto riguarda la parte che pone a carico degli assistiti il costo delle prestazioni per la PMA di tipo eterologo, unitamente alla previsione delle relative tariffe.

Tutte le notizie