Data: 14/11/2015 08:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Nell'ambito di un concorso per l'arruolamento di volontari in ferma breve alle forze Armate (corpo della guardia di finanza) viene escluso un candidato: la sottocommissione per l'accertamento dei requisiti lo ritiene infatti non idoneo all'arruolamento per mancanza di qualità morali.

Pare che egli abbia tenuto un comportamento inconciliabile con i compiti istituzionali della guardia di Finanza, accompagnandosi a personaggi dediti ad attività criminose con precedenti penali.

In prima battuta l'aspirante promuove un ricorso, lo vince e viene ammesso prima con riserva all'arruolamento nel corpo della guardia di Finanza e dopo, sempre con riserva, al servizio permanente effettivo.

Sentendo l'ingiustizia di quel provvedimento di esclusione, egli cita pure in giudizio gli autori di quella pessima informativa, i quali vengono condannati al risarcimento del danno da lui patito visto il contenuto diffamatorio della nota.

Nel frattempo, successivamente ad una nuova richiesta di assunzione di informazioni, viene prodotta una nuova informativa con la quale si riferisce la buona condotta morale e civile del ricorrente.

Si era trattato evidentemente, dice il Tribunale, di informative superficiali e non supportate da idonei elementi.

Comunque l'amministrazione, dopo l'accoglimento di un appello avverso la prima sentenza del Tar, sostiene semplicemente (...il Consiglio di Stato accoglie l'appello proposto avverso la sentenza del Tar e in esecuzione di questa sentenza viene disposto l'annullamento degli atti con cui il ricorrente era stato ammesso con riserva all'arruolamento, oltre ai successivi provvedimenti di promozione e di immissione nel servizio permanente effettivo...) di aver dato esecuzione ad un atto a natura vincolata, niente altro potendo fare.

Successivamente si chiede di avviare un ulteriore riesame della posizione del ricorrente.

Osserva il Tar però che l'amministrazione, nel prendere atto della sentenza del giudice di appello e nel darvi esecuzione, avrebbe dovuto valutare tutto senza trascurare nulla, prendendo in seria considerazione la complessiva situazione del ricorrente come emergente alla luce dei fatti intervenuti dopo l'adozione del provvedimento originariamente impugnato, procedendo ad una rinnovata e puntuale valutazione di tutti gli elementi di rilievo, e non limitarsi a disporre lo scioglimento delle riserve a suo tempo apposte agli atti successivi alla sentenza di primo grado, come se fosse un'automatica conseguenza della pronuncia di appello.

In questi casi infatti, gli "automatismi" valutativi fanno grossi danni e possono compromettere la buona carriera di chi, incolpevolmente, fa affidamento sul buon funzionamento della Macchina amministrativa.

In altri termini: nell'ambito della valutazione di nuove informative, ci si trova inevitabilmente di fronte ad un'operazione delicatissima che presuppone il formarsi di una nuova valutazione dopo un'esaustiva cognizione dei fatti rilevanti.

Ciò in quanto un errore, neanche tanto grossolano, compromette facilmente una carriera e diffama altrettanto rapidamente una persona.

Cosa fare?

E' semplice: con l'aiuto di un avvocato esperto, appurare che l'amministrazione ha effettuato valutazioni automatiche e non basate sulla vera conoscenza dei fatti, quindi senza dubbio agire con fermezza in giudizio per la tutela dei propri diritti e per il ristoro dei danni che si subiscono nel corso e per effetto della ingiusta vicenda.


Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi
3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com
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