Data: 03/11/2015 08:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il calcolo dei compensi dovuti al professionista va effettuato in base della somma che rappresenta il debito del cliente in giudizio e non dell'importo complessivamente richiesto a diversi debitori (seppure sulla base dello stesso titolo), soprattutto laddove si tratti di debiti non solidali.

Questo quanto precisato dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 22102/2015 (qui sotto allegata), che ha accolto il ricorso presentato da un uomo tenuto al pagamento di compensi per prestazioni professionali resi dall'avvocato nel giudizio d'appello.
Il debitore era stato convenuto, insieme ad altri due proprietari, per il pagamento della quota di sua pertinenza per il lavoro di riparazione di un tetto di copertura dell'edificio condominiale. La richiesta avveniva da parte del creditore in via solidale per un importo totale di spesa pari a circa 32 milioni di lire.

Dinnanzi ai giudici di piazza Cavour, l'uomo sostiene che vadano ricalcolati sia i diritti che gli onorari, poiché erroneamente la somma da lui dovuta all'avvocato è stata calcolata tenendo conto dell'importo complessivo del credito richiesto e non della parte di sua spettanza.
La censura è meritevole di accoglimento, gli Ermellini precisano che "il solo fatto di essere convenuti in giudizio per il pagamento di uno specifico importo unitamente ad altri debitori non può determinare la conseguenza che il clienti si trovi esposto a dover pagare compensi professionali determinati con riguardo al complessivo importo dovuto da tutti i soggetti convenuti nel medesimo giudizio".
 
In tal modo il debitore si vedrebbe esposto, anche in maniera consistente, per un fatto ed una scelta esclusivamente riferibile all'attore che ha richiesto con una sola domanda la somma a lui integralmente spettante da più debitori.

Ai soli fini della liquidazione dei compensi del professionista, nel rapporto tra quest'ultimo e il cliente, il valore della causa, ai fini dell'individuazione del relativo scaglione, va pertanto individuato con esclusivo riferimento a quanto dovuto dal cliente, specie in obbligazioni non solidali.
Nel caso concreto va dunque preliminarmente accertata quale fosse in concreto la somma richiesta e dovuta dal condomino.
Parola al giudice del rinvio per quanto di dovere.

Tutte le notizie