Data: 30/01/2022 16:00:00 - Autore: Francesca Servadei

Prova inutilizzabile art. 191 c.p.p.

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Elemento centrale nel dibattimento penale � la prova; corollario fondamentale � che essa non � precostituita, cio� essa non pu� essere tale, salvo specifici casi, prima dell'apertura del dibattimento. L'articolo 191 del codice di rito ("Prove illegittimamente acquisite") dispone che: le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
Questa norma, introdotta con il Codice Vassalli del 1988, colma una lacuna mediante la quale, nel codice previgente, le prove illegittimamente acquisite, attraverso la sanatoria della nullit�, riacquistavano valore nel processo; nel 1973 la Corte Costituzionale, con sentenza numero 34 aveva sottolineato il rischio della mancanza di una specifica normativa, rischio superato con l'attuale apparato normativo; nonostante ci� � lecito osservare che, il contributo dato dalla Corte Costituzionale, pur avendo colmato un vuoto legislativo non ha escluso assolutamente la categoria della nullit�, facendo s� che entrambi gli istituti, che riguardano aspetti patologici degli atti, rimangano distinti correndo quindi su piani paralleli. In riferimento a ci� particolarmente importante � quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza 5021 del 16 maggio 1996, hanno stabilito che le nullit� si riferiscono esclusivamente all'inosservanza di formalit� riguardanti l'assunzione della prova, mentre l'inutilizzabilit� presume una prova vietata oggettivamente, ovvero vietata perch� inosservante della procedura acquisitiva e quindi conseguentemente al di fuori del processo.

Nullit� e inutilizzabilit�

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La distinzione tra l'istituto della nullit� e quello dell'inutilizzabilit� � fondamentale, in quanto un atto nullo, laddove sia sanato, � produttivo di effetti; mentre per gli atti inutilizzabili si esclude valore probatorio in ambito processuale.
A tal proposito � importante sottolineare che l'inutilizzabilit� va a colpire non solo le prove oggettivamente vietate, come per esempio quelle acquisite "fuori dai casi previsti dalla legge" cos� come statuito dall'articolo 271 del codice di procedura penale, ma l'inutilizzabilit� si riferisce anche ad in vizio grave che riguarda il procedimento di formazione della stessa prova; mentre per quanto riguarda la nullit�, secondo quanto � stato sancito dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 5021/1996 e ribadito con pronuncia n. 36747/2003, la nullit� � idonea a colpire, in virt� del principio di tassativit�, quegli atti che siano il risultato dell'inosservanza delle formalit� di assunzione della prova, senza per� che il procedimento di formazione della prova stessa, sia fuori dal processo.

Inutilizzabilit� assoluta e relativa

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Due sono le tipologie di inutilizzabilit�: quella assoluta e quella relativa.
La prima comporta che l'atto sia inutilizzabile al punto che esso � inadeguato da un punto di vista probatorio in ogni fase e grado del procedimento e del processo ed � rilevabile d'ufficio. Particolarmente importante � la sentenza della I Sezione della Corte di Cassazione, mediante la quale gli Ermellini hanno statuito che: "l'istituto della inutilizzabilit� di cui all'articolo 191 c.p.p. � posto a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove illegittimamente acquisite contro divieti di legge, quindi in danno del giudicabile vale a dire come prova a carico. Tale istituto pertanto in tutte le sue articolazioni non pu� essere applicato per ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri alla funzione giurisdizionale".
Per quanto concerne invece la cosiddetta inutilizzabilit� relativa essa si riferisce agli atti delle indagini preliminari aventi la finalit� di formare il convincimento durante il procedimento, durante l'udienza preliminare e nel rito speciale dell'abbreviato, del patteggiamento e nel procedimento per decreto penale.

Fonti di prova

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Alla luce di quanto esposto pare ovvio che tutto ci� che � acquisito nella fase pre-dibattimentale non ha valenza probatoria e quindi ci� che � acquisito lo � a titolo di fonti di prova.
Nonostante ci�, il legislatore attraverso l'applicazione dell'articolo 431 ("Fascicolo per il dibattimento") e 493, III comma ("Richieste di prova") del codice di rito, concede al difensore la possibilit� di elevare le fonti di prova a prova attraverso l'acquisizione nel fascicolo dibattimentale degli atti contenuti nel fascicolo del p.m., consentendo quindi, in sede dibattimentale la formazione della prova stessa.
Inoltre � lecito osservare che, secondo quanto statuito dagli artt. 431 e 512 c.p.p., alcuni atti, formatisi nel corso delle indagini preliminari, assumono un valore di prova laddove siano ab origine irripetibili ovvero siano divenuti tali, come per esempio le dichiarazioni rese dai testi della Polizia Giudiziaria ovvero dal Pubblico Ministero dopo le contestazioni dibattimentali.

Fascicolo del difensore

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Una particolare attenzione merita il cosiddetto fascicolo del difensore, ossia quell'insieme di atti che lo stesso difensore, che sia di fiducia ovvero d'ufficio, raccoglie per le investigazioni difensive.

Tale fascicolo, una volta espletate le attivit� ritenute necessarie per la difesa, viene inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero e gli atti, ai sensi dell'articolo 391-octies c.p.p. ("Utilizzabilit� della documentazione delle investigazioni difensive"), sono utilizzabili nelle indagini, nella decisione dell'udienza preliminare ai fini della decisione nel rito del decreto penale, nel rito abbreviato e nel patteggiamento; nonch�, in virt� degli artt. 500, 512 e 513 del codice di rito in sede dibattimentale.


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