Data: 04/11/2015 16:00:00 - Autore: Maria De Filippis
di Maria De Filippis - Il 29 ottobre scorso � stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 19 ottobre 2015, n. 173 recante �Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuit� affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare�, che entrer� in vigore il 13 novembre prossimo (leggi: Adozioni: la corsia preferenziale per le famiglie affidatarie � legge. Ecco le novit�"). 
La riforma ha apportato nuove regole con lo scopo di risolvere un problema, noto da tempo, nell'applicazione delle norme in materia di affidamento dei minori.
La legge n. 173/2015  per evitare, che il legame affettivo tra il bambino e gli affidatari venga spezzato, introduce e modifica alcune norme della L. 184/1983 dando attuazione al principio della continuit� dei rapporti instauratosi durante il periodo dell'affidamento, ovviamente laddove questo corrisponda all'interesse del minore, circostanza che dovr� pertanto essere accertata dal giudice caso per caso.
In particolare: il nuovo comma 5-bis dell'art. 4, l. 184/1983 dispone che se �durante un prolungato periodo di affidamento� il minore � dichiarato adottabile, e la famiglia affidataria, avendo i requisiti richiesti dall'articolo 6 (e dunque, in particolare, gli affidatari devono essere coniugati e non separati), chiede di adottarlo, il tribunale �tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria�; mentre il nuovo comma 5-ter dell'art. 4, l. 184/1983 prevede che �� comunque tutelata la continuit� delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento� anche quando il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia adottato da altra famiglia. 
L'art. 5, comma 1, l. 184/1983 viene modificato nella parte finale, in quanto si stabilisce che �l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati a pena di nullit� nei procedimenti� riguardanti la sorte del minore, rafforzando, con la previsione della nullit�, la posizione di coloro che si prendono cura del bambino. 
Altre modifiche riguardano l'art. 25, nel quale viene introdotto il comma 1-bis, che estende le regole del procedimento adottivo anche all'ipotesi del prolungato periodo di affidamento.
E ancora, l'art. 44, comma 1, l. 184/1983 viene modificato prevedendo che l'adozione in casi particolari del minore orfano di padre e di madre possa essere chiesta da chi abbia con esso un rapporto stabile e duraturo �anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento�.


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