Data: 04/11/2015 18:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi � Sono in arrivo le regole per gli aspiranti avvocati che vogliono svolgere la pratica forense presso gli uffici giudiziari. A dettare le modalit� per lo svolgimento del tirocinio � lo schema di decreto del ministero della giustizia, che ha ricevuto il parere positivo del Consiglio di Stato il 29 ottobre scorso, dopo i placet del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio Superiore della Magistratura.

I praticanti potranno coadiuvare i giudici nell'�ufficio del processo�, il cui regolamento di attuazione � stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per tutto il periodo del tirocinio e potranno svolgere contestualmente un lavoro subordinato, sia pubblico che privato.

Ogni magistrato, prevede il regolamento, potr� avere affidati max due praticanti, pi� un terzo negli ultimi sei mesi di tirocinio.

Per svolgere la pratica gli aspiranti avvocati dovranno essere iscritti nell'apposito registro dei praticanti e possedere i requisiti di �onorabilit�� ex art. 42-ter, comma 2, lett. g) del r.d. n. 12 del 1941.

La durata � fissata in 12 mesi e l'attivit� di praticantato potr� proseguire anche in uffici giudiziari diversi rispetto a quello in cui � stata avviata.

Quanto ai compiti, il praticante dovr� assistere e coadiuvare il magistrato affidatario studiando i fascicoli e approfondendo le questioni sul piano dottrinale e giurisprudenziale, partecipare alle udienze a alle camere di consiglio, oltre che svolgere attivit� di cancelleria, se necessaria alla formazione forense. Potr� anche accedere ai fascicoli, secondo le modalit� di volta in volta stabilite dal giudice, ma non potr� occuparsi delle cause rispetto alle quali si trova in conflitto di interessi.

Ogni quadrimestre inoltre dovr� redigere e trasmettere al Consiglio dell'Ordine di appartenenza una relazione contenente l'indicazione dettagliata delle attivit� svolte.


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