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Data: 05/11/2015 12:20:00 - Autore: Marina Crisafi
di Marina Crisafi - Il dipendente che è assente dal lavoro perché depresso
può ben studiare e superare l'esame di
avvocato senza essere licenziato. La malattia infatti non significa
inidoneità al lavoro e pertanto il licenziamento è illegittimo. Lo ha stabilito
la sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 22410/2015 depositata
ieri (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di un comune avverso la
decisione della corte di merito che riteneva non legittimo il licenziamento
inflitto.
L'ente
lamentava che il lavoratore mentre si trovava assente per “stato ansioso
depressivo reattivo”, patologia durata per quasi due anni, avesse posto in
essere un'attività incompatibile con la stessa preparando l'esame orale per
l'abilitazione alla professione di avvocato poi superato. E utilizzava come
prova la relazione della Commissione medica dell'Asl la quale aveva espresso
giudizio di idoneità del dipendente comunale “al lavoro proficuo, senza
limitazioni per mansioni o incarichi specifici da svolgere presso l'ente di
appartenenza”.
Per
gli Ermellini, però, la tesi non regge e ha ragione invece la corte di merito. La
malattia del lavoratore, hanno affermato “costituisce
situazione diversa dalla sua inidoneità al lavoro: pur essendo entrambe cause
d'impossibilità della prestazione lavorativa, esse hanno infatti natura e
disciplina diverse, per essere la prima di carattere temporaneo e implicante la
totale impossibilità della prestazione, che determina, ai sensi dell'articolo
2110 c.c., la legittimità del licenziamento quando abbia causato l'astensione
dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto, laddove la seconda ha
carattere permanente o, quanto meno, durata indeterminata o indeterminabile, e
non implica necessariamente l'impossibilità totale della prestazione,
consentendo la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c.,
eventualmente previo accertamento di essa con la procedura stabilita dall'art.
5 dello statuto dei lavoratori, indipendentemente dal superamento del periodo
di comporto”.
Nel caso di specie, ha sbagliato il
comune a non aver mai richiesto il controllo pubblico delle assenze per infermità
previsto dall'art. 5 della legge n. 300 del 1970. Per cui il parere
della commissione medica non può essere usato e il licenziamento, pertanto, è
illegittimo.
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