Data: 08/11/2015 08:30:00 - Autore: Marina Crisafi
di Marina Crisafi � Per le sanzioni relative alle infrazioni del codice della
strada, la competenza a decidere �
sempre del giudice di pace. E ci� sia con riguardo alle contravvenzioni che
relativamente alla decurtazione dei
punti sulla patente e alla conseguente revisione della licenza per via
dell'azzeramento del credito disponibile. Al giudice amministrativo compete
soltanto l'ipotesi residuale della
revisione per motivi tecnici quando sono in gioco le capacit� del
conducente. A chiarirlo � il ministero
dei trasporti, con la circolare n. 24867 del 28 ottobre 2015 (qui sotto
allegata), riportandosi alle recenti decisioni delle sezioni unite della
Cassazione.
Con le ordinanze nn. 15689 e 15690
del 27 luglio 2015, i giudici di piazza Cavour infatti hanno chiarito che la
motorizzazione pu� adottare il provvedimento di revisione della licenza in due
casi: in seguito alle sanzioni stradali elevante a carico del conducente, ovvero
per i dubbi evidenti sulla sua idoneit�.
Nella prima ipotesi, la S.C. ha definitivamente statuito, ha enunciato il Mit, la giurisdizione del giudice ordinario (e quindi del giudice di pace) �nei casi di
impugnazione dei provvedimenti di revisione ex art. 126-bis Cds.
Nella seconda, invece, resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo �per i provvedimenti di revisione
della patente ex art. 128 Cds emessi qualora sorgano dubbi sulla idoneit�
tecnica e/o psicofisica del conducente, stante la diversa natura del detto
provvedimento rispetto a quello ex art. 126 bis�.
Date le importanti conseguenze derivanti
dalle decisioni in esame, il ministero ha ritenuto necessario diramare istruzioni ad hoc a tutti gli
uffici.
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