Data: 08/11/2015 08:30:00 - Autore: Marina Crisafi
di Marina Crisafi – Per le sanzioni relative alle infrazioni del codice della
strada, la competenza a decidere è
sempre del giudice di pace. E ciò sia con riguardo alle contravvenzioni che
relativamente alla decurtazione dei
punti sulla patente e alla conseguente revisione della licenza per via
dell'azzeramento del credito disponibile. Al giudice amministrativo compete
soltanto l'ipotesi residuale della
revisione per motivi tecnici quando sono in gioco le capacità del
conducente. A chiarirlo è il ministero
dei trasporti, con la circolare n. 24867 del 28 ottobre 2015 (qui sotto
allegata), riportandosi alle recenti decisioni delle sezioni unite della
Cassazione.
Con le ordinanze nn. 15689 e 15690
del 27 luglio 2015, i giudici di piazza Cavour infatti hanno chiarito che la
motorizzazione può adottare il provvedimento di revisione della licenza in due
casi: in seguito alle sanzioni stradali elevante a carico del conducente, ovvero
per i dubbi evidenti sulla sua idoneità.
Nella prima ipotesi, la S.C. ha definitivamente statuito, ha enunciato il Mit, la giurisdizione del giudice ordinario (e quindi del giudice di pace) “nei casi di
impugnazione dei provvedimenti di revisione ex art. 126-bis Cds.
Nella seconda, invece, resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo “per i provvedimenti di revisione
della patente ex art. 128 Cds emessi qualora sorgano dubbi sulla idoneità
tecnica e/o psicofisica del conducente, stante la diversa natura del detto
provvedimento rispetto a quello ex art. 126 bis”.
Date le importanti conseguenze derivanti
dalle decisioni in esame, il ministero ha ritenuto necessario diramare istruzioni ad hoc a tutti gli
uffici.
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