Data: 08/11/2015 08:30:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi � Per le sanzioni relative alle infrazioni del codice della strada, la competenza a decidere � sempre del giudice di pace. E ci� sia con riguardo alle contravvenzioni che relativamente alla decurtazione dei punti sulla patente e alla conseguente revisione della licenza per via dell'azzeramento del credito disponibile. Al giudice amministrativo compete soltanto l'ipotesi residuale della revisione per motivi tecnici quando sono in gioco le capacit� del conducente. A chiarirlo � il ministero dei trasporti, con la circolare n. 24867 del 28 ottobre 2015 (qui sotto allegata), riportandosi alle recenti decisioni delle sezioni unite della Cassazione.

Con le ordinanze nn. 15689 e 15690 del 27 luglio 2015, i giudici di piazza Cavour infatti hanno chiarito che la motorizzazione pu� adottare il provvedimento di revisione della licenza in due casi: in seguito alle sanzioni stradali elevante a carico del conducente, ovvero per i dubbi evidenti sulla sua idoneit�.

Nella prima ipotesi, la S.C. ha definitivamente statuito, ha enunciato il Mit, la giurisdizione del giudice ordinario (e quindi del giudice di pace) �nei casi di impugnazione dei provvedimenti di revisione ex art. 126-bis Cds.

Nella seconda, invece, resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo �per i provvedimenti di revisione della patente ex art. 128 Cds emessi qualora sorgano dubbi sulla idoneit� tecnica e/o psicofisica del conducente, stante la diversa natura del detto provvedimento rispetto a quello ex art. 126 bis�.

Date le importanti conseguenze derivanti dalle decisioni in esame, il ministero ha ritenuto necessario diramare istruzioni ad hoc a tutti gli uffici.

 


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