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Data: 11/11/2015 15:30:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 è valida e non è affetta da nullità per mancanza di sottoscrizione: trovano applicazione i principi contenuti nel d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e succ. mod., applicabili anche al processo civile, come disposto dal d.l. 193/2009. Lo ha stabilito la sentenza della Corte di Cassazione, terza sezione civile, n. 22871/2015 (qui sotto allegata) depositata il 10 novembre 2015. Infondata la censura con cui si deduce l'inesistenza giuridica della sentenza (ex art. 132, comma secondo, n. 5, c.p.c.) in quanto vi è contenuta solo la firma digitale e non la sottoscrizione del giudice, rendendo impossibile l'identificazione del suo autore. È sbagliato, secondo gli Ermellini, supporre che la normativa che ha introdotto nell'ordinamento la firma digitale non si applichi alle sentenze. Ciò che è necessario, come si desume dal recente revirement delle Sezioni Unite del 2014, è che la sottoscrizione della sentenza sia riconoscibile come tale e ne sia rese palese la provenienza dal giudice che l'ha deliberata. La firma digitale consente di individuare con certezza l'autore del provvedimento: sul margine destro di ciascuna delle pagine del provvedimento impugnato sono presenti la coccarda e la dicitura "Firmato da" seguito dal cognome e nome del giudice. Pertanto, stante le misure per la digitalizzazione della giustizia, la firma digitale appare idonea a garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità del documento e l'immodificabilità del provvedimento (se non dal suo autore) perché la firma digitale è equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa. L'inserimento della personale "smart card" del magistrato, seguita dalla digitazione del pin, consentono di ricollegare al giudice, unico titolare delle chiavi crittografiche, la firma del documento desumibile poi dalla coccarda e dalla stringa grafica su ogni pagina del file. Gli Ermellini hanno anche ribadito, nel provvedimento in esame, che, in tema di liquidazione delle spese l'atto di precetto, "gli onorari e i diritti del procuratore per le voci tariffarie 'consultazioni con il cliente' e corrispondenza informativa con il cliente', sono ripetibili nei confronti della parte soccombete in sede di precetto intimato dalla parte vittoriosa anche successivamente e in riferimento alla sentenza definitiva, ai sensi dell'art. 74, in relazione alla tabella B, parte II, della tariffa forense recata dal D.M. 8 aprile 2004 n. 127". Pertanto è infondata la censura del ricorrente che sostiene che tali voci debbano valere solo per il processo di cognizione. |
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