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Data: 12/11/2015 17:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Il medico che rispetta le linee guida non sarà responsabile penalmente anche se c'è stata colpa grave e si è cagionata una lesione o la morte del paziente. E' quanto prevede il nuovo testo dell'art. 6 del ddl sulla responsabilità professionale approvato nei giorni scorsi dalla commissione affari sociali della Camera. La novità si accompagna alle altre relative all'introduzione dell'obbligo di conciliazione prima di qualsiasi richiesta di risarcimento danni da parte del paziente e al diritto di rivalsa dell'Asl sull'esercente la professione, nonché al “doppio binario” della responsabilità civile, contrattuale per le strutture ed extracontrattuale per i medici, anche non dipendenti, frutto dell'approvazione del pacchetto di emendamenti firmato dal relatore Pd, Federico Gelli (leggi: “Errore medico: il paziente che chiede i danni dovrà prima conciliare e l'Asl potrà rivalersi”). Nel restyling della responsabilità dei sanitari che si sta ormai avviando alla conclusione in commissione, il nuovo testo dell'art. 6 va a modificare anche il codice penale. Al comma 2, viene prevista infatti l'introduzione dell'art. 590-ter nell'attuale codice, il quale sancisce che “l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave”. Tuttavia, nell'ultimo capoverso, viene aggiunto che la colpa grave è esclusa, fatte salve le rilevanti specificità del caso concreto, laddove siano “rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali”. Ciò significa che se il medico agisce in conformità a queste ultime non potrà rispondere dei reati di omicidio o di lesioni personali colpose. Nell'attesa che le linee guida vengano emanate, ad opera delle società scientifiche accreditate dal ministero della Salute, per evitare vuoti normativi, troverà temporaneamente applicazione la legge Balduzzi.
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