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Data: 14/11/2015 08:30:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Nonostante le disposizioni della Corte di Strasburgo, l'attuale contesto normativo nazionale non consente di operare la trascrizione in Italia del matrimonio "same-sex" contratto in un altro stato del'Unione Europea che lo consente. La Corte d'Appello di Milano (presidente ed estensore Bianca La Monica), con la pronuncia 6 novembre 2015 n. 2286, alimenta il contrasto di giurisprudenza sul tema della validità dei matrimoni omosessuali, di cui alcuni giudici italiani (Napoli e Grosseto ad esempio) avevano consentito la trascrizione nel nostro paese. Di diverso avviso la Corte meneghina, che valuta come legittimo il rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile del Comune di trascrivere le nozze di una coppia omosex avvenute in Portogallo. I giudici precisano che il quadro normativo predisposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dal Parlamento Europeo raccomanda alle istituzioni degli Stati membri di considerare la possibilità da offrire alle coppie gay, ad esempio consentendo e regolando la coabitazione, le unioni di fatto registrate e il matrimonio. Tuttavia, l'inerzia del legislatore a prendere le necessarie iniziative in tale direzione si ripercuote inevitabilmente sull'attuale contesto normativo nazionale e sulle scelte consequenziali che i giudici e l'amministrazione si trovano ad adottare. Non essendo riconosciuta normativamente questa tipologia di unione, non sarà possibile attribuirgli effetti giuridici e legali. Tale inidoneità dell'atto alla produzione di effetti provoca un'inefficacia in senso stretto non dipendente da altri vizi, nonostante se ne riconosca (a seguito dei recenti orientamenti UE) "l'intrinseca validità" oltre che la "consistenza sociale": gli effetti vitali rimangono, tuttavia, preclusi a causa della mancanza di una previsione legislativa. Per il giudice milanese, quindi, il matrimonio tra coppie dello stesso sesso non corrisponde alla tipologia del matrimonio delineato nel nostro ordinamento e non può essere trascritto; inoltre, il giudice non può decidere altrimenti sostituendosi al legislatore, potendo al più garantire la tutela della vita comune delle coppie omosessuali nell'ottica della scelta operata dalla Corte EDU e dell'UE.
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