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Data: 13/11/2015 15:00:00 - Autore: Antonino Miceli Dott. Antonino Miceli – Con la sentenza n. 3077 del 17 Giugno 2015, il Consiglio di Stato accoglie l'appello proposto da un agente di Polizia di Stato illegittimamente trasferito in commissariati di "zone disagiate" per incompatibilità ambientale mai dimostrata dall'Amministrazione. Per effetto di questo ricorso viene annullata la sentenza resa dal T.A.R. Campania nel 2010 con cui era accertata e dichiarata la carenza di interesse del ricorrente per sopravvenuti trasferimenti successivi a quello contestato in giudizio. Sostanzialmente, il Consiglio di Stato, disattende le contrarie eccezioni e difese in tema di natura del provvedimento di trasferimento, in base a due motivazioni di fondo. La prima, è quella secondo cui il provvedimento di trasferimento di un agente di Polizia, non è un ordine "militare" poiché la Polizia di Stato dipende dal Ministero dell'Interno e come tale è un'amministrazione civile non legata a criteri e regole gerarchiche proprie delle Forze Armate. Il secondo motivo è quello per cui l'incompatibilità ambientale diventa nocumento al prestigio dell'amministrazione, nel caso, della Polizia di Stato, in cui la "permanenza in quella sede del dipendente, è individuata come la causa obiettiva dei disagi e delle difficoltà alla cui eliminazione mira il trasferimento stesso". Per tal fatta, il trasferimento doveva essere adeguatamente motivato ex art. 3 comma 1 della legge n. 241/90, norma che prevede l'obbligo per l'amministrazione di indicare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche posti a fondamento del provvedimento di trasferimento. Nel caso di specie, la nota di trasferimento, inviata via fax dalla Questura, non contiene alcuna motivazione a parte la generica formula "incompatibilità ambientale" non valevole ai fini della fondatezza del trasferimento dell'agente. Dott. Antonino Miceli - laureato in legge presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore - tel. 348 7030304 |
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