Data: 17/11/2015 11:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli - Questo regolamento sulle specializzazioni forensi non s'ha da fare! O meglio: sembra proprio che così come è non vada bene.

Arriva dall'OUA (Organismo Unitario dell'Avvocatura italiana) una nuova impugnazione, dinanzi al T.A.R. del Lazio, del decreto ministeriale numero 144 del 12 agosto 2014, ovverosia quello che reca le disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista e che, si ricorda, era già stato impugnato dall'ANF (leggi: "Avvocati: il regolamento sulle specializzazioni finisce davanti al Tar").

L'Organismo lo contesta con un colpo di coda del 13 novembre, ultimo giorno utile per presentare il ricorso.

Innanzitutto, l'OUA rileva che tale regolamento è stato presentato dopo la scadenza del termine concesso dalla legge delega per emanarlo.

Inoltre, nel prevedere che il titolo possa essere conseguito sulla base della "comprovata esperienza", esso fa riferimento a un colloquio, il quale, però, non trova alcuna legittimazione nella legge professionale forense.

Senza dimenticare l'elevato numero di settori di specializzazione: per l'OUA è davvero irragionevole prevederne ben diciotto. Soprattutto in considerazione del fatto che il campo penale e quello amministrativo restano delle macro aree, mentre il diritto civile è frammentato in troppe sottocategorie.

Alla luce di ciò, peraltro, diviene ancora più illogico andare a limitare a due i settori nei quali ciascun professionista si può al massimo specializzare.

Altro motivo di impugnazione: è ingiusto impedire ai giovani avvocati il conseguimento del titolo per comprovata esperienza per i primi otto anni di professione laddove la dimostrazione dell'esercizio nel settore specifico di specializzazione va riferita a soli cinque anni.

Sono poi penalizzati gli avvocati che collaborano negli studi cd. strutturati e che lavorano per cause con riferimento alle quali, anche ai fini della specializzazione, sarà solo il dominus a poter dimostrare il patrocinio.

Infine, con riferimento al mantenimento del titolo, per l'OUA costituisce un limite all'autonomia e alla libertà del professionista prevedere (come fa il regolamento) che l'avvocato specialista perda la qualifica se non dimostri di aver trattato nel triennio almeno quindici incarichi l'anno.

Secondo quanto emerge dalle osservazioni dell'OUA, insomma, questo regolamento fa acqua da tutte le parti.

Non resta che attendere le valutazioni del T.A.R. 


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