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Data: 19/11/2015 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato: si tratta della cd. ultrattività del mandato alla lite, sicché risulta stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione. Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza 23494/2015 (qui sotto allegata) emessa su ricorso di due fratelli per una causa riguardante la ricostruzione di un fabbricato affidato ad una ditta edile, opera in cui i due riscontravano successivamente alcuni difetti per i quali era necessario un risarcimento. Nessun accoglimento, dopo una lunga disamina, veniva ottenuto dai due ricorrenti che infine giungono dinnanzi alla Corte di Cassazione, lamentando tra i diversi motivi di doglianza, che la Corte d'Appello avesse dichiarato inesistente, senza possibilità di sanatoria mediante rinnovazione, la notifica dell'atto di appello proposto nei confronti dei figli del deceduto direttore dei lavori. L'appello era stato notificato, evidenziano i giudici di merito, presso il difensore e domiciliatario della madre di costoro, e non presso la madre che nel giudizio di primo grado li aveva rappresentati, dato che gli stessi durante il processo avevano raggiunto la maggiore età con la conseguente applicazione dell'art. 300 c.p.c. Per i ricorrenti, secondo l'interpretazione della Cassazione nella sent. 15783/2005, questa rappresenterebbe un'ipotesi di notifica nulla per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c. e dunque sanabile con la costituzione in giudizio delle parti interessate alla notifica. Gli Ermellini evidenziano come, in caso la parte costituita a mezzo procuratore sia deceduta o abbia perso la propria capacità, entri in gioco la regola dell'ultrattività del mandato alla lite se non viene comunicato dal medesimo procuratore il relativo evento: ciò determina che, rispetto alle altre parti, la posizione giuridica della parte rappresentata risulta stabilizzata come se l'evento non si fosse verificato affatto. Tale posizione, tuttavia, è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento o se, rimasta la medesima parte contumace , esso sia documentato dall'altra parte o notificato e certificato dall'ufficiale giudiziario ex art 300 quarto comma c.p.c. La cassazione ha così accolto il ricorso limitatamente alla dichiarazione di improcedibilità dell'appello proposto contro le parti ora maggiorenni. |
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