|
Data: 19/11/2015 08:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - In tema di rimessione del processo, la "grave situazione locale" di cui all'art. 45 c.p.p. va interpretata come fenomeno esterno di tale e manifesta abnormità da costituire fonte di reale rischio di parzialità dell'ufficio giudiziario procedente ovvero di reale lesione, o pericolo di lesione, della libera determinazione delle persone che vi partecipano, avendo l'istituto carattere eccezionale di deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge e perciò implicando una stretta interpretazione delle relative disposizioni. Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, nella sentenza 45644/2015 su ricorso in cui l'istante richiedeva la rimessione del procedimento ad altro giudice, relativo a un caso di riciclaggio transazionale, ai sensi degli art. 45 e 46 c.p.p. deducendo l'esistenza di "gravi situazioni locali". Per i giudici della Corte non basta affermare che "la magistratura (...) è totalmente asservita al mondo bancario-affaristico-politico che nomina e/o pilota i magistrati" per poter attivare il meccanismo previsto dal codice di procedura penale. Ricordano gli Ermellini che l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, poiché deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, dunque va interpretato restrittivamente. La "grave situazione locale" a cui la norma fa riferimento è un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non potere essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come ufficio giudiziario della sede in cui il processo di merito si svolge) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo. I "motivi di legittimo sospetto", invece, possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa. Anche i comportamenti e i provvedimenti endoprocessuali del P.M. o del giudice possono giustificare la rimessione solo ove sintomatici di una mancanza di imparzialità dell'ufficio giudicante nella sede di svolgimento del processo e collegati da un nesso di causalità ad una grave situazione locale, da intendersi come fenomeno esterno alla dialettica processuale. La situazione rappresentata nel caso di specie non è peraltro neppure indicata come locale, ma addirittura internazionale (coinvolgente la magistratura italiana e svizzera), e comunque non risulta provata: le situazioni paventate e addotte a sostegno della richiesta, proseguono i giudici, devono emergere in modo certo dagli atti del processo e non possono costituire la proiezione di generiche preoccupazioni e timori che non lasciano ipotizzare la sussistenza di fatti reali idonei per la loro gravità a turbare il sereno svolgimento del processo e a compromettere la corretta amministrazione della giustizia. La richiesta va pertanto rigettata e, ai senti dell'art. 48 comma 6 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile la richiesta, la parte che l'ha proposta va condannata al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento di un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende.
|
|