|
Data: 20/11/2015 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – In materia di gratuito patrocinio, nel processo penale il nostro ordinamento prevede che, se l'interessato convive con il coniuge o con un altro familiare, i limiti di reddito annuali per l'ammissione al beneficio sono aumentati di poco più di mille euro. Tale previsione, però, rimane confinata al solo processo penale, non risultando applicabile anche al processo civile. Proprio questa diversità di regolamentazione ha portato il T.a.r. di Trento a sollevare, dinanzi alla Corte costituzionale, questione di legittimità, rispetto al dettato della Carta fondamentale, delle norme che disciplinano la materia. La sentenza è giunta ieri, 19 novembre 2015: si tratta della numero 237/2015 (qui sotto allegata). Per la Consulta la questione non è fondata. La Corte, infatti, ha ricordato che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti è da sempre assoggettata a un regime differenziato tra i due processi. Inizialmente, oltretutto, tale beneficio era previsto solo con riferimento al processo penale, in ragione "del nuovo e tendenzialmente accresciuto impegno difensivo che un modello di processo di tipo accusatorio naturalmente presupponeva". Anche con l'estensione del beneficio ai processi civile e amministrativo, il legislatore ha sempre mostrato di privilegiare le esigenze di tutela connesse all'esercizio della giurisdizione penale. Ciò anche in ragione della diversità dei modelli, che non permette significative comparazioni fra le discipline applicabili all'uno e all'altro. Tale differenziazione, tuttavia, per la Corte non comporta la determinazione di una gerarchia di valori fra i due sistemi. Si tratta solo di un'indubbia distinzione, idonea a escludere una valida comparabilità fra istituti che interessano il processo penale anziché quello civile. Di conseguenza, è del tutto coerente, in ragione delle esigenze di difesa di coloro che subiscono l'azione penale, che il legislatore abbia previsto un sistema di garanzie volte ad assicurarne il più possibile l'effettività, anche con riferimento ai limiti di reddito necessari per poter fruire del gratuito patrocinio. |
|