Data: 20/11/2015 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � In materia di gratuito patrocinio, nel processo penale il nostro ordinamento prevede che, se l'interessato convive con il coniuge o con un altro familiare, i limiti di reddito annuali per l'ammissione al beneficio sono aumentati di poco pi� di mille euro.

Tale previsione, per�, rimane confinata al solo processo penale, non risultando applicabile anche al processo civile.

Proprio questa diversit� di regolamentazione ha portato il T.a.r. di Trento a sollevare, dinanzi alla Corte costituzionale, questione di legittimit�, rispetto al dettato della Carta fondamentale, delle norme che disciplinano la materia.

La sentenza � giunta ieri, 19 novembre 2015: si tratta della numero 237/2015 (qui sotto allegata).

Per la Consulta la questione non � fondata.

La Corte, infatti, ha ricordato che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti � da sempre assoggettata a un regime differenziato tra i due processi. Inizialmente, oltretutto, tale beneficio era previsto solo con riferimento al processo penale, in ragione "del nuovo e tendenzialmente accresciuto impegno difensivo che un modello di processo di tipo accusatorio naturalmente presupponeva".

Anche con l'estensione del beneficio ai processi civile e amministrativo, il legislatore ha sempre mostrato di privilegiare le esigenze di tutela connesse all'esercizio della giurisdizione penale.

Ci� anche in ragione della diversit� dei modelli, che non permette significative comparazioni fra le discipline applicabili all'uno e all'altro.

Tale differenziazione, tuttavia, per la Corte non comporta la determinazione di una gerarchia di valori fra i due sistemi. Si tratta solo di un'indubbia distinzione, idonea a escludere una valida comparabilit� fra istituti che interessano il processo penale anzich� quello civile.

Di conseguenza, � del tutto coerente, in ragione delle esigenze di difesa di coloro che subiscono l'azione penale, che il legislatore abbia previsto un sistema di garanzie volte ad assicurarne il pi� possibile l'effettivit�, anche con riferimento ai limiti di reddito necessari per poter fruire del gratuito patrocinio.


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