Data: 20/11/2015 19:40:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli � Anche se ci� sembrerebbe scontato, � stato necessario l'intervento della Corte di Cassazione per ricordare che il medico in turno di pronta disponibilit� non pu� rifiutarsi di visitare il paziente ritenendo che non ce ne sia urgenza. 

In particolare, con la sentenza numero 45928/2015, depositata il 19 novembre (qui sotto allegata), i giudici hanno chiarito che il servizio di pronta disponibilit� � stato istituito allo scopo di assicurare un'assistenza sanitaria pi� efficace.

In tal senso, esso non pu� ritenersi sostitutivo rispetto al cd. turno di guardia, ma integrativo dello stesso, a maggiore tutela dei pazienti.

Di conseguenza, il medico in reperibilit� deve innanzitutto essere sempre concretamente e permanentemente reperibile.

In secondo luogo, se la sua presenza � sollecitata, egli deve intervenire in reparto entro i tempi tecnici concordati e prefissati.

Insomma, il sanitario reperibile non pu� sottrarsi alla chiamata ritenendo che non sussistano i presupposti dell'emergenza.

Cos�, con la sentenza in commento i giudici hanno confermato la condanna di un medico in turno di reperibilit� che, chiamato a visitare una bambina che si era fratturata gomito e polso, aveva discrezionalmente rifiutato di recarsi in ospedale, limitandosi a fornire indicazioni telefoniche alle infermiere.

Ci� nonostante proprio tali istruzioni dimostravano peraltro che egli era consapevole dell'entit� delle lesioni riportate dalla piccola paziente.


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