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Data: 20/11/2015 19:40:00 - Autore: Valeria Zeppilli![]() In particolare, con la sentenza numero 45928/2015, depositata il 19 novembre (qui sotto allegata), i giudici hanno chiarito che il servizio di pronta disponibilità è stato istituito allo scopo di assicurare un'assistenza sanitaria più efficace. In tal senso, esso non può ritenersi sostitutivo rispetto al cd. turno di guardia, ma integrativo dello stesso, a maggiore tutela dei pazienti. Di conseguenza, il medico in reperibilità deve innanzitutto essere sempre concretamente e permanentemente reperibile. In secondo luogo, se la sua presenza è sollecitata, egli deve intervenire in reparto entro i tempi tecnici concordati e prefissati. Insomma, il sanitario reperibile non può sottrarsi alla chiamata ritenendo che non sussistano i presupposti dell'emergenza. Così, con la sentenza in commento i giudici hanno confermato la condanna di un medico in turno di reperibilità che, chiamato a visitare una bambina che si era fratturata gomito e polso, aveva discrezionalmente rifiutato di recarsi in ospedale, limitandosi a fornire indicazioni telefoniche alle infermiere. Ciò nonostante proprio tali istruzioni dimostravano peraltro che egli era consapevole dell'entità delle lesioni riportate dalla piccola paziente. |
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