Data: 21/11/2015 11:01:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Con la Circolare n. 185/2015 (qui sotto allegata) pubblicata mercoled� 18 novembre, l'INPS provvede a fornire uno "strumento riepilogativo delle disposizioni vigenti in materia di pensione ai superstiti, volto a garantire l'uniformit� di erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestioni dell'Istituto, comprese l'ex IPOST, l'ex INPDAP e l'ex ENPALS". 

Nelle 15 pagine di Relazione, si ricorda che i familiari superstiti possono ottenere la cd. "pensione di reversibilit�" se il defunto, assicurato iscritto presso una delle gestioni dell'istituto, fosse titolare di pensione diretta ovvero, avendone diritto, ne avesse in corso la liquidazione.
I superstiti possono, invece, ottenere la cd. "pensione indiretta" se il lavoratore deceduto abbia maturato 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali, ovvero 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.

I destinatari del diritto al trattamento pensionistico sono il coniuge superstite (solo se non passa a nuove nozze), il coniuge divorziato o separato superstite, i figli ed equiparati (compresi quelli nati fuori dal matrimonio e senza distinzione tra figli legittimi e naturali) che alla data di decesso dell'assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18� anno di et� o, indipendentemente dall'et�, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo.
Per i figli superstiti studenti che non prestino lavoro retribuito e a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni � elevato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre al 26� anno di et�, in caso di frequenza dell'Universit�.

In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico in parola � riconosciuto ai genitori dell'assicurato o pensionato che abbiano compiuto il 65� anno di et� oppure, se manchino anche costoro o pur esistendo non ne abbiano diritto, il trattamento pensionistico pu� riconoscersi ai fratelli celibi e sorelle nubili dell'assicurato o pensionato che, al momento della morte di quest'ultimo, siano inabili al lavoro, oppure non siano titolari di pensione diretta o indiretta, oppure siano a carico del lavoratore deceduto.

La Circolare approfondisce dettagliatamente alcuni concetti fondamentali per verificare la spettanza o meno del trattamento pensionistico ai soggetti legittimati, come ad esempio: il requisito del carico; lo status di studente; i figli studenti titolari di pensione ai superstiti che percepiscono piccoli redditi, Corte Cost. n. 42/1999; i figli inabili che svolgono attivit� lavorativa; i nipoti;

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione gi� liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato. 
La Circolare stabilisce le aliquote di reversibilit�, che sono stabilite nelle seguenti misure se il diritto alla pensione spetta solo al coniuge e ai figli: coniuge solo, 60%; coniuge e un figlio, 80%; coniuge e due o pi� figli, 100%.
Aliquote diverse sono previste qualora abbiano diritto alla pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle.

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla Tabella F della legge dell'8 agosto 1995, n. 335.
I limiti di cumulabilit� non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria. 
Predette disposizioni fanno salvi i trattamenti previdenziali pi� favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della stessa legge di riforma con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Tutte le notizie