Data: 29/08/2022 04:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Prova della proprietà dei beni: art. 219 c.c.

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L'articolo 219 del codice civile stabilisce, al primo comma, che ciascun coniuge può provare nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene con ogni mezzo, quindi anche tramite testimoni.

Tale disposizione è stata prevista dal legislatore in considerazione del fatto che la convivenza può ingenerare confusione circa la titolarità dei beni.

Rapporti con le altre norme in materia di prova

La possibilità di fornire con ogni mezzo la prova della proprietà esclusiva di un bene nei confronti dell'altro coniuge riveste una particolare rilevanza nel nostro ordinamento.

Essa, infatti, sembrerebbe sancire, nella sostanza, che nei rapporti tra i coniugi non trovano applicazione le norme che disciplinano la prova dei contratti a mezzo testimoni e che va consentita qualsiasi prova anche nelle ipotesi in cui la legge richieda espressamente la prova scritta.

In tal senso, tuttavia, non vi è unanimità di vedute in dottrina.

Sulla base dell'articolo 219, inoltre, sembrerebbe ammissibile, tra i coniugi, la prova testimoniale anche al di fuori dei confini fissati dall'articolo 1417 del codice civile.

Secondo la prevalente dottrina, peraltro, l'articolo in esame si applicherebbe non solo nel caso in cui un coniuge intenda provare la proprietà esclusiva di un bene, ma anche quando intenda provare la comproprietà con l'altro coniuge.

In ogni caso, i beni di cui nessuno dei coniugi sia in grado di dimostrare la proprietà esclusiva si presumono di proprietà indivisa, per pari quota, di entrambi i coniugi.

Operatività limitata ai beni mobili

Occorre da ultimo precisare che in giurisprudenza è ormai consolidata l'opinione in base alla quale la norma di cui all'articolo 219 c.c. abbia un campo di operatività limitato alle controversie che concernono i beni mobili.

Del resto, solitamente la proprietà dei beni immobili risulta da un titolo non equivoco e va provata con atto scritto.

Prova nei confronti dei terzi

Se tutto quanto detto vale nei rapporti tra coniugi, non vale tuttavia nei confronti dei terzi.

Anzi: il coniuge che voglia fornire la prova della proprietà esclusiva di un bene nei confronti di un terzo (ad esempio un creditore della comunione) potrà farlo validamente solo mediante scrittura privata avente data certa.


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