Data: 25/11/2015 14:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Si avvicina, ormai, inesorabilmente alla conclusione l'iter del regolamento sull'esercizio della professione forense. Dopo aver incassato il s� della commissione Bilancio, il 1 ottobre scorso, con rilievi relativi soltanto a questioni di copertura finanziaria, oggetto di rassicurazioni da parte del Governo (leggi: Avvocati, presto in vigore le nuove regole"), ieri infatti la commissione giustizia ha rilasciato parere favorevole allo schema di decreto ministeriale che ora si appresta a tornare sul tavolo del ministro della giustizia per l'elaborazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Unica perplessit� (espressa durante l'esame da Stefano D'Ambruoso, SCpl), ha riguardato il requisito dell'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attivit� professionale, che potrebbe "di fatto, ostacolare l'esercizio dell'attivit� professionale di molti avvocati, che attualmente operano presso la propria abitazione".

Si ricorda che, durante il suo iter, il regolamento ha gi� assistito all'espunzione, a seguito dei pareri espressi dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio di Stato, di due dei requisiti considerati essenziali per l'esercizio della professione: l'essere in regola con i pagamenti alla Cassa forense e al consiglio dell'ordine, che non saranno pi� condizioni ostative al permanere nell'albo degli avvocati.

Ecco, dunque, i sei requisiti ormai da considerare definitivi che chi vuole continuare ad esercitare il mestiere di avvocato dovr� possedere contemporaneamente (fatta eccezione per i giovani legali iscritti all'albo da meno di cinque anni), per dimostrare l'esercizio "effettivo, continuativo, abituale e prevalente" della professione:

- essere titolare di una partita Iva attiva o far parte di una societ� o associazione professionale che sia titolare di partita Iva attiva;

- avere l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica, destinati allo svolgimento dell'attivit� professionale, anche in associazione professionale, societ� o associazione di studio con altri colleghi, o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

- aver trattato almeno cinque affari l'anno (sia attivit� giudiziale che stragiudiziale), anche se l'incarico � stato conferito da altro professionista;

- essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'ordine;

- aver assolto gli obblighi di aggiornamento professionale;

- aver stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilit� civile derivante dall'esercizio della professione.

Dalla Camera, ieri, � arrivato anche l'ok, con rilievi, al decreto attuativo per lo svolgimento dell'esame di Stato mentre � ancora in corso l'esame sullo schema riguardante il tirocinio forense.


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