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Data: 22/10/2004 - Autore: Cristina Matricardi La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 16073/2004) ha stabilito che in tema di sanzioni per illeciti amministrativi "il rispetto del termine concesso all'Ufficio cui appartiene l'organo accertatore (giorni trenta ex art. 203 c.d.s.) ed al Prefetto per l'eventuale istruzione integrativa e l'emissione del provvedimento (giorni 180 ex art. 204 c.d.s.) costituisce requisito di legittimità del provvedimento medesimo, sia esso un'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa od un'archiviazione, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge (Cass., 468/1999)". I Giudici di Piazza Cavour hanno così precisato che la "condizione di validità dell'ordinanza-ingiunzione è il rispetto del termine di 210 giorni complessivamente previsto per l'emissione del provvedimento prefettizio dal combinato disposto di cui agli artt. 203 e 204 c.d.s. (gg. 30+180)". Infine la Corte ha nuovamente affermato che "in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), nell'ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata". |
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