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Data: 01/12/2015 23:00:00 - Autore: Antonino Miceli Dott. Antonino Miceli – Il diritto di accedere agli atti amministrativi del Comune (delibere consiliari, assessoriali, determine dirigenziali, ordinanze, bandi e avvisi, ecc.) non consiste solo nella richiesta di prendere visione dell'atto ma anche nell'eventuale rilascio di copia degli stessi. Ciò comporta che, nel momento in cui il Comune nega anche solo il rilascio di copia di atti richiesti ad uno o più consiglieri comunali, commette il diniego di accesso che nel caso de quo è illegittimo. Infatti, i consiglieri, nella qualità di componenti dell'organo elettivo dell'ente locale, qual è il consiglio comunale, se vengono impediti ad accedere agli atti di cui fanno richiesta, vengono compromessi nell'esercizio della loro funzione "istituzionale". In tal senso, la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 176 dell'8 aprile 2015 accoglie il ricorso promosso da alcuni consiglieri comunali di minoranza avverso la nota del responsabile dell'ufficio comunale preposto per l'accesso agli atti pubblici comunali, che ha loro rifiutato l'accesso agli atti per non avere indicato nella richiesta la motivazione connessa all'accesso a determinate categorie di atti. I giudici richiamano la giurisprudenza in materia nei noti riferimenti del TAR Palermo n. 77/2015 e Consiglio di Stato n. 4525/2014, spiegando che la richiesta di motivare l'accesso agli atti rivolta ai consiglieri comunali è una lesione della prerogativa dell'esercizio della funzione consiliare. Come tale, la compromissione del diritto di accesso al consigliere comunale si traduce in concreto – sostengono i giudici –in una forma di " controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio delle funzioni del consigliere comunale". Infatti, è evidente che il diritto di accesso per i consiglieri comunali ex art. 43 del dlgvo n. 267/2000, non è condizionato ad alcuna motivazione perché consente di verificare in ogni momento la correttezza e l'efficacia dell'operato del Comune nonché per esprimere "un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio". Per quanto detto e precisato, il TAR accoglie il ricorso e ordina la refusione delle spese legali a carico del Comune convenuto per un importo pari a 3.000,00 Euro e ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Dott. Antonino Miceli – laureato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore – praticante abilitato te. 348 7030304.
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