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Data: 29/11/2015 16:30:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Va eliminato il cancello metallico che il proprietario del fondo ha posizionato sulla stradella per delimitare la sua proprietà: gli altri proprietari e possessori che abitano sulla medesima strada devono essere reintegrati nella servitù di passaggio, sia a piedi che con mezzi meccanici, laddove l'opera ha limitato il transito precedentemente esercitato rendendo meno agevole il passaggio. Per esperire l'azione di reintegrazione, infatti, è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo e abusivo, purché abbia i caratteri esteriori di un diritto reale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza 24141/2015 (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di due proprietari i quali avevano provveduto a far installare su una strada un cancello metallico a due ante recante il cartello "vietato l'accesso" e poco distante un altro cartello recante la dicitura "proprietà privata". La Corte d'Appello, su iniziativa degli altri proprietari e possessori di appartamenti e terreni sulla medesima strada, ordinava la reintegra nella servitù di passaggio, sia a piedi che con mezzi meccanici, attraverso la stradella che, partendo dalle aree di loro proprietà, permetteva di raggiungere un'altra strada. Contestualmente ordinava la rimozione dei pilastri e del cancello, ovvero di ubicarli in modo da lasciare libera la carreggiata di m. 3,30. Infatti, una CTU aveva accertato come nel punto in cui il cancello era stato installato, la carreggiata subiva un restringimento di 85 cm, passando dalla larghezza naturale precedente di m. 3,30 ad una di m. 2,45, con evidente limitazione del transito precedentemente esercitato e rendendo meno agevole il passaggio anche con automezzi di normali dimensioni. Dinnanzi ai giudici di Cassazione, i proprietari lamentano che il cancello non è mai stato chiuso e la mancanza di un effettivo "spoglio", poiché affinché questo si verifichi non è sufficiente l'intenzione di spossessamento essendo necessaria anche un'attività materiale. I ricorrenti evidenziano che la chiusura di un fondo con cancello costituisce atto di esercizio di facoltà legittime. Gli Ermellini chiariscono che per la configurabilità del possesso ("ad usucapionem") è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena". Si tratta di un potere si fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti tali da far rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa contrapposto all'inerzia del titolare del diritto. Tuttavia, proseguono i giudici, occorre distinguere tra possesso utile ai fini dell'usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede di azione di reintegrazione, indipendentemente dalla prova che spetti un diritto da parte di chi è privato violentemente od occultamente della disponibilità del bene. In tal caso, la legittimazione attiva spetta non solo al possessore uti dominus, ma anche al detentore nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e tenti di difendersi opponendo che "feci sed iure feci". Nel caso di specie è stato accertato in fatto, a seguito dell'apposizione del cancello, un restringimento della larghezza naturale della stradella che gli stessi ricorrenti hanno ammesso poter provocare un "eventuale trascurabile disagio in ipotesi estreme". Al fine di tutelare e contemperare le esigenze del proprietario con quelle di chi invocava la tutela, al quale è sufficiente provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile e consistente nel transito sul fondo servente, senza opposizione del proprietario ed anche sena opere visibili e permanenti, ne deriva la conseguenza che, per l'esperimento dell'azione di reintegrazione è sufficiente un possesso qualsiasi anche se illegittimo e abusivo purché abbia i caratteri esteriori di un diritto reale. Il ricorso va pertanto rigettato e i ricorrenti condannati alle spese. |
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