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Data: 30/11/2015 19:05:00 - Autore: Avv. Paolo Accoti Avv. Paolo Accoti - La questione oggetto della ordinanza interlocutoria non è di poco conto, considerato che il contezioso in siffatta materia (adempimento delle obbligazioni pecuniarie) è piuttosto rilevante, ed assorbe gran parte del contenzioso nei diversi gradi di giudizio. Del "luogo dell'adempimento" dell'obbligazione pecuniaria, si occupano il III e IV comma dell'art. 1182 c.c., che statuisce come: "… L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza". Detta norma deve essere coordinata con le disposizioni dettate dal codice di procedura civile Libro I, Capo I, Sezione III, artt. 18 e segg., dettati in materia di "competenza per territorio". Il riferimento va a quelle disposizione che individuano il foro generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.) e di quelle giuridiche (art. 19) ma anche e, soprattutto, al dettato dell'art. 20 c.p.c., in materia di "foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione". Pertanto, quando l'oggetto del contendere attiene all'esecuzione di una prestazione, alla consegna di una determinata cosa ovvero, nel caso più frequente, al pagamento di una somma di denaro, il predetto art. 20 c.p.c. dispone che: "Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio". In altri termini, per quanto concerne le suddette obbligazioni, il creditore, per vedere soddisfatta la propria ragione di credito, fermo restando i fori alternativi indicati per casi specifici (a titolo di esempio: art. 637, II e III co. c.p.c. "Per i crediti previsti nel n. 2 dell'articolo 633 è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce. Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono"), può scegliere di agire, in linea generale, presso il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, domicilio o sede ovvero usufruire dei cd. fori alternativi indicati dal predetto art. 20 c.p.c., dove è sorta o dove eseguirsi l'obbligazione. LA VICENDA PROCESSUALE Il creditore, persona giuridica con sede nel circondario del Tribunale di Firenze, conveniva in giudizio in tale sede la società debitrice, per il pagamento della somma di Euro 9.000,00 quale corrispettivo per la propria consulenza professionale. La società convenuta si costituiva in giudizio eccependo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del giudice adito, per avere la stessa sede nella circoscrizione del Tribunale di Macerata e, comunque, perché nello stesso luogo era stato concluso il contratto ed ivi era stato altresì concordata l'esecuzione del pagamento del corrispettivo. Il Tribunale adito, in accoglimento della suddetta eccezione, si dichiarava territorialmente incompetente. Ritiene il Tribunale di Firenze che per obbligazioni pecuniarie debbano intendersi esclusivamente i debiti che, sin dalla loro costituzione, sono stati determinati nella loro misura e nella loro scadenza, evenienza che radica la competenza nel domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, ex art. 1182, co. III, c.c. Quando, al contrario, la determinazione del corrispettivo non è stata ab origine stabilita, a fini della determinazione della competenza territoriale deve farsi invece riferimento al IV comma dell'art. 1182 c.c., che indica quale luogo dell'esecuzione il domicilio del debitore, nella cui circoscrizione, pertanto, si radica la competenza. Considerato che, nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Firenze, il corrispettivo non sarebbe stato pre-determinato, lo stesso declina la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Macerata, sede del convenuto e luogo in cui doveva eseguirsi il pagamento dell'obbligazione pecuniaria, in applicazione del IV comma dell'art. 1182 c.c. Propone regolamento di competenza la società creditrice sostenendo come: "Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro" qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale "la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito". In altri termini il ricorrente si lagna del fatto che, ai fini della competenza territoriale, non viene in rilievo l'ammontare dell'effettivo credito - che, se contestato, involgerebbe semmai un giudizio nel merito della controversia - essendo sufficiente che il creditore abbia quantificato le somme pretese per radicare la competenza territoriale nella sede dello stesso, ex art. 1182, co. III, c.c. I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI Sul punto si registrano orientamenti discordanti. Una - di fatto - minoritaria giurisprudenza ritiene che: "Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e cioè aventi ad oggetto sin dalla loro costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., l'obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa; qualora, invece, tale determinazione non sia stata eseguita "ab origine" dal titolo, l'obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile" (Cass. civ. Sez. VI, Ord., 12.10.2011, n. 21000. Nello stesso senso, in precedenza: Cass. 28.3.2001 n. 4511; Cass. 25.3.1997, n. 2591; Cass. 9.12.1995 n. 12629, Cass. 17.11.72 n. 3422, Cass. 26.1.72 n. 183, Cass. 24.4.71 n. 1189). Questo orientamento è stato seguito, anche di recente, da parte delle giurisprudenza di merito (App. Firenze Sez. II, 04.10.2014; Trib. Bologna Sez. VI, 31.10.2013; Trib. Milano Sez. V, 20.09.2013; Trib. Salerno Sez. II, 11.05.2012), che ha specificato come: "Il principio sancito dall'art. 1182, comma 3, c.c., secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro va adempiuta al domicilio del creditore, si riferisce esclusivamente alle obbligazioni, concernenti crediti liquidi ed esigibili, che dipendono da un titolo giuridico o convenzionale che ne abbia stabilito l'ammontare e la scadenza, in modo che non vi sia bisogno di ulteriori indagini da parte del giudice, se non, al massimo, semplici operazioni di calcolo, quale può essere quella di scomputare dal corrispettivo pattuito gli acconti ricevuti". La suddetta posizione della giurisprudenza fa leva principalmente sulla circostanza per cui, la norma (art. 1182 c.c., comma 3) che indica nel domicilio del creditore il luogo di adempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro, consente al debitore di sapere con certezza, fin dal momento in cui l'obbligazione è sorta, oltre che se la prestazione è dovuta, anche il termine del pagamento ed il relativo ammontare. Viceversa, nell'ipotesi di obbligazione originariamente non determinata quanto alla misura ed alla scadenza, non si versa in ipotesi di credito liquido ed esigibile e, pertanto, si applica la previsione residuale di cui al IV comma dell'art. 1182 c.c., in considerazione del fatto che per la sua determinazione è richiesto l'intervento del giudice. Al predetto orientamento si contrappone quello maggioritario, peraltro, ritenuto "pacifico" da certa giurisprudenza di merito, per cui: "Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, l'attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito" (Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 17.05.2011, n. 10837. Nello stesso senso: Cass. civ. Sez. III, Ord., 21.05.2010, n. 12455; Cass. civ. Sez. III, Ord., 13.04.2005, n. 7674; Cass. Civ. Sez. III, 14.10.2005 n. 19958; Trib. Treviso Sez. II, 26.01.2015; Trib. Genova Sez. I, 11.12.2013). Questo orientamento si fonda, sulla circostanza assolutamente condivisibile, per la quale la competenza si determina, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., dal contenuto della domanda e, con particolare riferimento, alle cause relative a somme di denaro, in virtù dell'art. 14, I comma, sulla base alla somma indicata dall'attore. Tale regola, "per esigenze di armonia ed omogeneità del sistema", nei limiti del possibile deve valere anche ai fini della competenza per territorio. In altri termini, dovrà tenersi conto del contenuto della domanda azionata dall'attore. Ciò posto, le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro determinata, siccome quantificata nella domanda introduttiva del giudizio dall'attore, rientrano nella previsione del terzo comma dell'art. 1182 c.c., "mentre il diverso e successivo problema della effettiva sussistenza di esse attiene al merito" (Cfr. sul punto: Cass. 27.01.1998 n. 789; 5.03.1999 n. 1877). Pertanto, il giudice, ai fini della competenza territoriale, non deve preliminarmente valutare le "contestazioni in ordine al rapporto in essere" o della necessaria "indagine sul 'quantum'" esulante "dal semplice calcolo matematico" ovvero della "complessità (...) del calcolo dei (...) corrispettivi", essendo questioni devolute alla fase di merito e da confutare, pertanto, nel prosieguo del giudizio, non potendo queste determinare la competenza per territorio, considerato che per la determinazione della stessa si deve tenere necessariamente conto dei fatti prospettati da parte attrice. L'ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 23527 DEL 12.11.2015 La VI sezione civile della Suprema Corte, preliminarmente, da atto del latente contrasto giurisprudenziale che sembrava sopito (così il Tribunale di Treviso: "Per quanto concerne l'eccezione di incompetenza territoriale, … sul punto la giurisprudenza è, infatti, pacifica nel ritenere l'applicabilità, ai fini della determinazione della competenza territoriale, del forum destinatae solutionis, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione (art. 1182 c.c.) … in virtù del combinato disposto degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ. …"). Continua la Corte di Cassazione, dopo aver citato i precedenti contrastanti, che: "Il Collegio ritiene che sia insita in queste posizioni una linea di contrasto circa il concetto di obbligazione pecuniaria rilevante ex art. 1182 terzo coma, linea di contrasto che ha trovato talora una via di fuga nel rilievo che ai fini della competenza occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall'attore, prescindendo della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto o comunque concernenti il merito della causa". E con l'auspicio che: "venga fatta chiarezza, stabilendo se sia applicabile l'art. 1182 c.c. comma terzo qualora nel contratto non risulti predeterminato l'importo del corrispettivo di una prestazione, ma tale importo venga autodeterminato dall'attore nell'atto con cui fa valere la propria pretesa creditoria", rimette gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione ai fini dell'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. A sommesso parere di chi scrive, sembra preferibile la soluzione adottata dalla giurisprudenza maggioritaria per cui, in siffatti casi, sia applicabile la regola dettata dal III comma dell'art. 1182 c.c. Ciò in virtù del combinato disposto dagli artt. 14, 20 c.p.c. e 1182, co. III, c.c. e, pertanto, in ragione della prospettazione dei fatti operata dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio. Tanto anche in considerazione del disposto dell'art. 38 c.p.c., che disciplina le ipotesi di "incompetenza", per il quale, l'incompetenza, per materia, per valore e per territorio, possono essere rilevate, anche d'ufficio e devono essere decise proprio in base a quello che risulta dagli atti, salvo le ipotesi residuali per cui, a seguito delle eccezioni del convenuto o dei rilievi posti d'ufficio dal giudice, sia necessario assumere sommarie informazioni. Avv. Paolo Accoti |
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