Data: 01/12/2015 09:00:00 - Autore: Avv. Paolo Accoti

Avv. Paolo Accoti - Pu� accadere che dopo la fase presidenziale, nella quale viene disposto a carico di uno dei coniugi l'obbligo al versamento di un assegno di mantenimento a favore di quello meno abbiente, si giunga, a conclusione della successiva fase di merito, ad una decisione definitiva che riduce ovvero esclude del tutto l'obbligo di mantenimento a carico del coniuge precedentemente onerato.

Allo stesso modo, pu� verificarsi che dopo la decisione definitiva in merito alla domanda di divorzio, l'assegno di mantenimento originariamente disposto a conclusione del giudizio per separazione dei coniugi, possa essere decurtato ovvero totalmente escluso.

In questi casi, il coniuge gravato non ha diritto al rimborso (totale o parziale) delle somme fino a quel momento versate a titolo di assegno di mantenimento, in favore del coniuge beneficiario.

Sul punto, di recente, � intervenuta la Corte di Cassazione, con sentenza n. 23409, del 16 novembre 2015, la quale, a seguito di richiesta di rimborso, ha escluso detta possibilit�.

Evidenziando come: "Qualora, a seguito la decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento o ne riduce la misura non comporta la ripetibilit� delle maggiori somme corrisposte in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora, per la loro non elevata entit�, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare, e debba presumersi, proprio in virt� della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale" (In precedenza, nello stesso senso: Cass. civ. Sez. I, n. 6864 del 20 marzo 2009; Cass. civ. Sez. I, n. 28987 del 10 dicembre 2008).

Ci� vale anche quando la problematica si pone in virt� del provvedimento presidenziale, emesso nella fase dei provvedimenti contingibili e urgenti posti a tutela dei coniugi e della prole, considerato che alla luce della giurisprudenza di legittimit�, anche in questo caso � esclusa l'irripetibilit� delle somme versate a titolo di mantenimento (Cfr.: Cass. civ. Sez. VI, n. 23409 del 16 novembre 2015. In precedenza: Cass. civ. Sez. I, n. 23441 del 16 ottobre 2013).

Giova, infine, ricordare come le circostanze che possono comportare la riduzione ovvero l'esclusione del diritto a percepire l'assegno di mantenimento, possono essere diverse, a titolo di esempio, il peggioramento delle condizioni economiche del coniuge onerato in correlazione con quelle dell'ex coniuge, le mutate esigenze di vita in considerazione dell'et� del minore, ormai adolescente (Cfr.: Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-11-2015, n. 23291),

Deve essere altres� ricordato come, la quantificazione dell'assegno di mantenimento, deve basarsi su elementi concreti e non potenziali, tanto � vero che: "in tema di attribuzione dell'assegno di divorzio, di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10, l'impossibilit� di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive costituisce ipotesi non gi� alternativa, ma meramente esplicativa rispetto a quella della mancanza assoluta di tali mezzi, dovendosi, pertanto, trattare di impossibilit� di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non gi� della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l'accertamento della relativa capacit� lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticit� o dell'astrattezza, bens� in quella dell'effettivit� e della concretezza, dovendosi, all'uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico - sociale, individuale, ambientale, territoriale" (In tal senso: Cass. civ. Sez. VI, Ord., 23-10-2015, n. 21670).


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