Data: 29/11/2015 08:30:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi

Avv. Francesco Pandolfi -  Ancora una volta il Consiglio di Stato, con una bella sentenza (n. 4195/2015), ci aiuta a decifrare i criteri che distinguono natura e funzioni dell'indennità integrativa speciale e dell'indennità di servizio all'estero.

Per farlo, trae spunto dalla vicenda portata alla sua attenzione dal militare che era stato già soccombente davanti il Tar Lazio.

Questi (appartenente alla Guardia di Finanza) dopo un periodo di servizio all'estero si trova di fronte alla sospensione del pagamento dell'indennità integrativa speciale e all'azione amministrativa di recupero delle somme già pagategli a tale titolo e ricevute in buona fede. 

Nel primo ricorso sostiene la tesi del cumulo delle due indennità.

Il Tar, dal canto suo, conferma la differente natura ma ne esclude la cumulabilità, ciò in forza della legge n. 185/60 la quale dispone che al personale civile e militare in servizio all'estero non spetta l'indennità integrativa speciale, essendo destinatario invece dell'assegno di sede (sostituito dall'indennità di servizio all'estero).

Perché è stabilita la non cumulabilità dei due compensi?

Ebbene, la ragione normativa di questo divieto è riferita alla necessità di erogare una sola indennità ed agganciarla all'oscillazione del costo della vita, parametrandola anche alle esigenze di servizio svolto all'estero.

Se il militare ha ricevuto il pagamento in buona fede, come può essere tutelato?

La ripetizione delle somme già ricevute è, come noto, un "atto dovuto", in quanto non è permesso che l'Amministrazione eroghi denaro pubblico senza titolo.

Però, se è dimostrabile che il recupero del credito va ad incidere invasivamente nella vita dell'interessato, tale emergenza deve consentire di calibrare il "quomodo" dell'azione di ripetizione.

Il tutto senza dimenticare che la buona fede aiuta il ricorrente garantendogli l'esenzione dalle spese di lite in caso di soccombenza in giudizio.

Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi

3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com

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