|
Data: 30/11/2015 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Anche se la vittima di violenza non riferisca di trovarsi in uno stato grave di ansia o paura, né di aver alterato le proprie abitudini di vita, né ancora di avere un fondato timore per la propria incolumità, il reato di stalking non può essere escluso. Le attività persecutorie compiute a danno della vittima, ad esempio l'invio di messaggi di testo insistenti e minatoria, nonché un'aggressione subita sono eventi idonei ad integrare il reato previsto dall'art. 612-bis c.p. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 47195/2015 (qui sotto allegata) su ricorso promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia. Il ricorso contesta il provvedimento del Tribunale di Brescia, sezione riesame, che aveva annullato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di un uomo accusato di stalking. Il giudice territoriale aveva motivato la sua decisione basandosi sulla circostanza secondo cui risultava mancante, nella stessa prospettazione della persona offesa, l'integrazione di uno degli eventi tipici descritti nella fattispecie normativa, non trovandosi la ragazza in uno stato di ansia o paura, di non aver alterato le proprie abitudini di vita, di non aver fondato timore per la propria incolumità a seguito dei messaggi minatori e dell'aggressione ricevuta dall'ex fidanzato. Invero, i giudici di Cassazione concordano con le censure sollevate dal ricorrente riguardanti il vizio motivazionale del provvedimento impugnato. La donna aveva subito non solo l'invio di sms minacciosi, ma anche una brutale aggressione con frattura del pavimento orbitario per il pugno al volto alla stessa sferrata dall'indagato; inoltre, dalle annotazioni della Polizia Giudiziaria presso l'Ospedale civile, era emerso che la giovane era apparsa esasperata e spaventata per l'accaduto. Tali comportamenti, proseguono i giudici, anche a voler far ricorso a massime di comune esperienza, sono idonei a determinare almeno uno degli eventi descritti dalla fattispecie normativa e segnatamente il fondato timore per l'incolumità propria, o comunque di uno stato di ansia o paura. Se anche la persona offesa non avesse espressamente riferito di essere impaurita, la configurabilità del reato non richiede l'esatta descrizione dell'evento prodotto, ben potendo questo essere ricavato ed emergere con evidenza, come nella fattispecie in esame, dal complesso degli elementi acquisiti e dalla brutalità della condotta posta in essere dall'aggressore. Sostanzialmente, "la realizzazione di ciascuno degli eventi alternativi indicati dalla norma è, infatti, idonea da integrare il reato di atti persecutori per cui, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità". Atti ripetuti, idonei ad incidere gravemente sulla liberà di autodeterminazione della persona e a compromettere durevolmente il suo equilibrio psichico, fino ad ingenerare timori per la propria incolumità, integrano la fattispecie criminosa contestata. La Cassazione provvede ad annullare l'ordinanza impugnata e a rinviare la causa al Tribunale per un nuovo esame.
|
|