Data: 02/03/2016 12:00:00 - Autore: Avv. Chiara Muratori

Avv. Chiara Muratori - L'affidamento familiare o affidamento del minore trova la sua disciplina normativa nella legge n. 184 del 1983 e nelle successive modificazioni, in particolare quelle apportate dalla legge n. 149 del 2001 e quelle recentemente introdotte dalla legge numero 173 del 19 ottobre 2015. Significativamente la legge reca il titolo "diritto del minore ad una famiglia" e l'articolo 1 di essa al primo comma con chiarezza afferma che "il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia" aggiungendo al quarto comma che "quando la famiglia non � in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore si applicano gli istituti di cui alla presente legge" con riferimento cio� all'affidamento familiare e all'adozione.

L'articolo 2 della legge dispone che "il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, � affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. La legge consente l'inserimento del minore in una comunit� di tipo familiare solo nel caso che non sia possibile l'affidamento ad una famiglia.

L'affidamento familiare � disposto dal servizio sociale locale se vi � il consenso degli esercenti la potest� dei genitori o del tutore e in tal caso il provvedimento � reso esecutivo dal Giudice Tutelare del luogo in cui si trova il minore. Nel caso in cui manchi il consenso dei genitori esercenti la potest� o del tutore provvede il Tribunale dei Minorenni. Il provvedimento di affidamento deve indicare le motivazioni per le quali esso � assunto, i tempi ed i modi di esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario nonch� le modalit� attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare di provenienza possono mantenere rapporti con il minore. L'affidatario � tenuto, quindi, ad accogliere presso di s� il minore ed a provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione tenendo conto delle indicazioni dei genitori esercenti la potest� o del tutore ed osservando le prescrizioni stabilite dall'Autorit� affidante. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potest� parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorit� sanitarie per ci� che non � dura l'ordinario. A tal proposito va ricordato che i minori hanno diritto al rispetto della propria identit� culturale e, quindi, ad esempio relativamente alla propria confessione religiosa gli affidatari devono accettare la scelta fatta dalla famiglia d'origine del bambino. Il servizio sociale a sua volta, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessit� del caso svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro del minore nella stessa secondo le modalit� pi� idonee.

Gli attori dell'affidamento familiare possono essere cos� individuati: le famiglie d'origine, le famiglie affidatarie, i servizi sociali e sanitari del territorio, la magistratura minorile ed i minori.

Le famiglie d'origine - sono famiglie conosciute seguite dai servizi sociali e sanitari del territorio con bisogni e difficolt� di tipo diverso che non riescono da sole ad occuparsi dei propri figli in modo adeguato e ad offrire loro tutto ci� di cui hanno bisogno per crescere.

Le famiglie affidatarie - l'affidamento � una scelta impegnativa ed emotivamente coinvolgente. Possono offrire la propria disponibilit� famiglie, coppie, singoli e non sono previsti dalla legge limiti di et�. Requisiti essenziali sono l'offrire un tempo nella propria vita e uno spazio nella propria casa per accogliere un'altra persona, una persona in difficolt�. La famiglia affidataria avr�, quindi, il compito di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive del minore ma non dovr� considerarsi quale suo genitore diretto. L'affidamento, infatti, non � una sostituzione legale della famiglia d'origine ma un aiuto che supplisce, per il tempo necessario, alla famiglia disfunzionale.

Con la recente riforma del 2015, tuttavia, � stata garantita la continuit� affettiva dei minori con gli affidatari: si pensi al diritto di visita che permane dopo il ritorno nella famiglia di origine (aspetto sul quale il minore deve essere sentito), ma anche dopo un nuovo affidamento o dopo l'adozione.

Con riferimento all'adozione, peraltro, oggi gli affidatari in possesso di determinati requisiti possono percorrere una corsia preferenziale a tal fine, in quanto il Tribunale non pu� omettere di valutare, nel disporla, i legami affettivi significativi instaurati dal minore e il rapporto stabile e duraturo costruito con la famiglia di affido.

Sempre a seguito della riforma del 2015, inoltre, gli affidatari hanno ora il diritto, come i parenti pi� stretti, di chiedere l'adozione di un orfano, anche se coppie di fatto o single, e anche il diritto ad intervenire, a pena di nullit�, in tutti i provvedimenti relativi alla responsabilit� genitoriale, all'affidamento e all'adottabilit� del minore.

I Servizi sociali e sanitari del territorio - spetta ad essi promuovere iniziative di ricerca e sensibilizzazione dei cittadini, svolgono inoltre attivit� di formazione ed informazione e sostegno nei confronti di famiglie, coppie e singoli che si rendono disponibili all'affidamento. Quando l'affidamento familiare risulta essere l'intervento pi� appropriato nell'interesse e per la tutela del minore, i Servizi sociali, in collaborazione con quelli sanitari, preparano il progetto che, redatto in modo partecipato dov'� possibile con la famiglia di origine ed il minore, deve contenere obiettivi da raggiungere, durata prevedibile del programma, gli impegni dei servizi sociali e sanitari, della famiglia affidataria nonch� le modalit� degli incontri tra il minore e la sua famiglia di origine. Il progetto deve essere flessibile per poter essere modificato quando necessario nel corso dell'esperienza in relazione all'effettivo evolversi della situazione.

La Magistratura minorile - nell'eventualit� in cui manchi il consenso dei genitori esercenti la potest� o del tutore il provvedimento di affidamento � disposto dal Tribunale dei Minori. Correlativamente il Servizio sociale territoriale cui � attribuita la responsabilit� del progetto e la vigilanza deve riferire alla Magistratura minorile ogni evento di particolare rilevanza che si verifichi durante il periodo di affidamento nonch� sull'evoluzione delle condizioni della famiglia d'origine, sull'eventuale necessit� di proseguire l'affidamento e sull'andamento del progetto stesso.

Protagonisti assoluti dell'affidamento sono per� i minori. Nell'istituto dell'affidamento familiare la figura centrale � quella del minore come persona. L'affidamento familiare si rivolge a tutti i minori che ne hanno bisogno e pu� quindi trattarsi di bambini piccoli ma anche pi� grandi, ciononostante ancora comunque bisognosi di quelle relazioni affettive e stabili che solo in famiglia possono essere garantite.

Nella pratica l'affidamento familiare ha assunto modalit� diverse in relazione alle diversificate difficolt� delle famiglie di provenienza dei minori ed alle esigenze di questi ultimi. Vi � l'affidamento a tempo determinato in coincidenza con eventi la cui durata pu� essere in qualche modo predefinita, l'affidamento diurno o part-time quando il minore trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata ma la sera torna a casa dai suoi genitori ed infine l'affidamento a tempo indeterminato quando il minore trascorre con gli affidatari giorno e notte pur mantenendo rapporti periodici con la famiglia d'origine quando non � prevedibile temporalmente il periodo necessario per quest'ultima per recuperare le proprie funzioni genitoriali. 

Avv. Chiara Muratori

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