Data: 30/11/2015 11:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La canna fumaria pericolosa e non utilizzata da tutti i condomini pu� essere demolita. Non pu� riscontrarsi un diritto di condominio sull'impianto se questo manca della necessaria relazione di accessoriet� con l'unita immobiliare, ossia del collegamento strumentale, materiale e funzionale consistente  nella destinazione all'uso o al servizio con la medesima.

Il presupposto per l'attribuzione della propriet� comune in favore di tutti i compartecipi viene meno, difatti, se le cose, gli impianti, i servizi di uso comune, per oggettivi caratteri strutturali e funzionali, siano necessari per l'esistenza o per l'uso (ovvero siano destinato all'uso o al servizio) di alcuni soltanto dei piani o porzioni di piano dell'edificio.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione seconda civile, nella sentenza 24296/2015 (qui sotto allegata) in una controversia tra un proprietario e il Condominio.
A seguito di una deliberazione condominiale, si ordinava la demolizione della parte finale della canna fumaria e la chiusura della medesima a seguito della trasformazione dell'impianto di riscaldamento da centralizzato in autonomo.
L'istante, tuttavia, chiedeva l'annullamento della delibera poich� pregiudicava il suo diritto all'utilizzo di tale impianto, consolidatosi mediante il collegamento operato con il camino posto in un locale al piano terra di sua propriet� non servito dall'impianto di riscaldamento.

La Corte d'Appello, riformando la pronuncia di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta dall'attuale ricorrente, stante l'accertato pericolo di crollo della struttura e considerando il mancato utilizzo dello stesso da parte degli altri condomini.
Per i giudici del gravame manca un  diritto di compropriet� sulla canna fumaria oggetto di causa, poich� il sistema non � legato alle altre unit� immobiliari da una relazione di accessoriet�, ovvero dal collegamento strumentale, materiale e funzionale, consistente nella  destinazione all'uso o al servizio.

La motivazione trova accoglimento anche dinnanzi ai giudici del Palazzaccio,
A nulla valgono le doglianze del condomino che rappresenta di essere proprietario anche di altro immobile al quinto piano del condominio a cui sarebbe stato successivamente accorpato come pertinenza il magazzino con caminetto collegato alla canna fumaria: ci� radicherebbe, secondo il proprietario, un pregresso diritto di utilizzo della canna, bene comune secondo la presunzione di contitolarit� di cui all'art. 1117 c.c..
I giudici chiariscono che la relazione di accessoriet� che si configura come il fondamento tecnico del diritto di condominio, va considerata, su base reale, in relazione a ciascun piano o porzione di piano in propriet� esclusiva, senza che a tal fine abbia rilievo il vincolo pertinenziale creato dal singolo condomino tra pi� unit� immobiliari di sua esclusiva propriet� all'interno dello stesso edificio condominiale.

Il proprietario dell'unita immobiliare (nella specie, magazzino) che, per ragioni di conformazione del'edificio, non sia servita dall'impianto di riscaldamento centralizzato, non pu� legittimamente vantare un diritto di condominio sull'impianto medesimo, perch� questo non � legato alla detta unita immobiliare da una relazione dia accessoriet�.

Correttamente la Corte Territoriale ha escluso che l'utilizzazione della canna fumaria, per lo scarico dei fumi dal camino realizzato nel magazzino a piano terra, rientrasse in un'ipotesi di uso frazionato della cosa comune, non essendo l'impianto termino e la canna fumaria, per oggettivi caratteri strutturali e funzionali, a servizio di quel locale. Nessuna condominialit� sussiste e pertanto il ricorso va rigettato.

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