Data: 08/12/2015 07:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi

Avv. Francesco Pandolfi - Il proprietario di un immobile ad Olbia presenta al Comune un'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (art. 16 legge regionale n. 23/85), relativa al cambio di destinazione d'uso da magazzino a locale commerciale, con fusione delle due originarie unit� immobiliari in un unico (attuale) locale.

La Commissione edilizia esprime parere favorevole; successivamente il Comune chiede al proprietario il pagamento degli oneri previsti per la sanatoria (che vengono versati), infine viene rilasciata la concessione.

Accade per� che, dopo un anno circa, il Comune chiede al proprietario il pagamento di un'ulteriore somma, questa volta per "oneri relativi alla monetizzazione dell'area parcheggi".

A sostegno di questa pretesa richiama una delibera dell'anno precedente, dove � stato determinato il costo base a metro quadro per "monetizzare" tali parcheggi (ossia per assegnarvi un valore economico) relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che presuppongono l'aumento delle unit� immobiliari con destinazione non residenziale.

Il proprietario contesta la pretesa.

Il ragionamento del Tar, nel dare ragione al proprietario, alla fine della causa � questo:

bisogna distinguere i casi di concessione in sanatoria dalla concessione ordinaria.

Il momento del rilascio della concessione in sanatoria non ha nulla a che vedere con il momento della domanda di concessione.

Qui l'amministrazione si trova di fronte al "fatto compiuto" e ad una richiesta a posteriori di legittimazione di quanto realizzato: per questo motivo il controllo tra quanto compiuto e la domanda va spostato in avanti nel futuro, una volta completata la complessa istruttoria amministrativa sulla domanda.

Diversa � la situazione della concessione in "via ordinaria", dove si tratta di legittimare un'attivit� ancora non esistente rispetto alla quale il Comune effettua le proprie verifiche subito.

Essendo questa la differenza, si � affermato il principio giurisprudenziale in forza del quale � escluso che esista un automatismo di adeguamento temporale delle tariffe.

In conclusione, la soluzione data al quesito � questa: sul presupposto dell'inesistenza del richiamato automatismo, la determinazione del contributo si effettua con riferimento alle tariffe vigenti al momento della domanda.

Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi

3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com

blog: www.pandolfistudiolegale.it


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