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Data: 30/11/2015 19:30:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi – A partire dal 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore della riforma fiscale (d.lgs. n. 159/2015 sulla riscossione), basta la richiesta di rateizzazione da parte del debitore per bloccare le ganasce di Equitalia. A precisarlo è lo stesso agente della riscossione con una circolare esplicativa (n. 98/2015, qui sotto allegata), inviata a tutte le strutture operative, al fine di illustrare le recenti novità intervenute in materia fiscale. In base alla recente riforma, spiega Equitalia, il fisco dovrà concedere al contribuente che dichiara di versare in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà", la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino a un massimo di 72 rate mensili e nei limiti di cinquantamila euro (superato il quale, la dilazione potrà essere concessa solo previa documentazione della situazione di difficoltà da parte del debitore). Una volta ricevuta la richiesta di rateazione, secondo il nuovo comma 1-quater dell'art. 19 del d.p.r. n. 602/1973, analogamente a quanto già avviene per l'ipoteca, l'agente della riscossione non può procedere al fermo amministrativo dei veicoli intestati al debitore, salvo il mancato accoglimento della richiesta o la decadenza della stessa. La nuova norma si applica ovviamente alle dilazioni concesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 22 ottobre scorso), mentre vengono fatti salvi i fermi e le ipoteche già iscritti. Lo stop consegue automaticamente alla presentazione della nuova istanza di rateizzazione anche per le esecuzioni, mentre per quelle già avviate la procedura potrà fermarsi soltanto con il pagamento della prima rata da parte del contribuente, "a condizione però che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati", e fatta eccezione, in ogni caso, per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'art. 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione.
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