Data: 30/11/2015 19:30:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi � A partire dal 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore della riforma fiscale (d.lgs. n. 159/2015 sulla riscossione), basta la richiesta di rateizzazione da parte del debitore per bloccare le ganasce di Equitalia. A precisarlo � lo stesso agente della riscossione con una circolare esplicativa (n. 98/2015, qui sotto allegata), inviata a tutte le strutture operative, al fine di illustrare le recenti novit� intervenute in materia fiscale.

In base alla recente riforma, spiega Equitalia, il fisco dovr� concedere al contribuente che dichiara di versare in "temporanea situazione di obiettiva difficolt�", la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino a un massimo di 72 rate mensili e nei limiti di cinquantamila euro (superato il quale, la dilazione potr� essere concessa solo previa documentazione della situazione di difficolt� da parte del debitore).

Una volta ricevuta la richiesta di rateazione, secondo il nuovo comma 1-quater dell'art. 19 del d.p.r. n. 602/1973, analogamente a quanto gi� avviene per l'ipoteca, l'agente della riscossione non pu� procedere al fermo amministrativo dei veicoli intestati al debitore, salvo il mancato accoglimento della richiesta o la decadenza della stessa.

La nuova norma si applica ovviamente alle dilazioni concesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 22 ottobre scorso), mentre vengono fatti salvi i fermi e le ipoteche gi� iscritti.

Lo stop consegue automaticamente alla presentazione della nuova istanza di rateizzazione anche per le esecuzioni, mentre per quelle gi� avviate la procedura potr� fermarsi soltanto con il pagamento della prima rata da parte del contribuente, "a condizione per� che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gi� emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati", e fatta eccezione, in ogni caso, per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'art. 48-bis, per le quali non pu� essere concessa la dilazione.


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