Data: 01/12/2015 23:10:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Anche i dipendenti pubblici potranno essere licenziati senza obbligo di essere reintegrati come quelli privati. L'art. 18 infatti, come riformato dalla legge Fornero e pi� di recente dal Jobs Act, va applicato anche ai lavoratori della P.A.

A stabilirlo � la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24157/2015 (qui sotto allegata), intervenendo a gamba tesa nel dibattito aperto nel 2012 sull'estensione (o meno) al pubblico impiego della riforma dell'art. 18 e mai sopito.

La vicenda prende le mosse dal licenziamento di un dirigente di un consorzio pubblico siciliano (dichiarato illegittimo in giudizio perch� effettuato da un solo componente dell'ufficio disciplinare che invece era organo collegiale), ma si sofferma su un'importante questione sollevata dall'ente pubblico ricorrente che chiedeva di pronunciarsi sull'estensione dell'applicabilit� del nuovo art. 18 (nella fattispecie modificato dalla legge Fornero) anche agli statali e, in caso di esito negativo, di adire la Corte Costituzionale sulla disparit� del trattamento tra lavoro pubblico e privato.

Ma per gli Ermellini non c'� nessun dubbio: "� innegabile - infatti - che il nuovo testo dell'art. 18 della legge n. 300/70, come novellato dall'art. 1 legge n. 92/12, trovi applicazione ratione temporis al licenziamento per cui � processo e ci� a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge c.d. Fornero".

Alla base della decisione, spiegano i giudici, c'� il tenore inequivocabile dell'art. 51 del Testo Unico del Pubblico Impiego (d.lgs. n. 165/2001) che prevede che lo statuto dei lavoratori, con le sue "successive modificazioni e integrazioni � si applichi anche � alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti".

Per cui non c'� bisogno neanche di tirare in ballo la Consulta: l'art. 18 deve ritenersi esteso al lavoro pubblico e non occorre nessuna norma di armonizzazione affinch� possa operarsi tale estensione.

Le implicazioni della decisione, com'� evidente, sono notevoli. Se l'art. 18, come riformato dalla legge Fornero, si estende al pubblico impiego senza se e senza ma, analogamente devono considerarsi estese anche le ultime modifiche apportate dal recente Jobs Act: per cui anche i pubblici impiegati potranno essere licenziati senza obbligo di reintegra (salvo le eccezioni previste per i licenziamenti discriminatori e taluni casi di licenziamenti disciplinari), e risarciti con un'indennit�, checch� ne possa dire il Governo, che sinora ha abbracciato la tesi contraria.


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