Data: 02/12/2015 14:50:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Commette il reato previsto dal'art. 392 c.p. (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose) il gestore del residence che stacca la corrente elettrica all'unit� abitativa del condomino moroso.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 47276/2015 (qui sotto allegata) con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal gestore di un residence, colpevole di aver disattivato la derivazione della corrente elettrica verso l'unit� abitativa di un condomino che non aveva provveduto al pagamento delle utenze condominiali.
Gi� la Corte d'appello aveva valutato che l'uomo, nonostante non fosse il rappresentante della societ� che amministrava il condominio, doveva considerarsene gestore poich� agiva sempre e per conto della suddetta societ� provvedendo direttamente al pagamento delle spese condominiali e delle utenze elettriche.
A nulla valgono le doglianze dell'uomo che sostiene di aver agito come mero esecutore di direttive adottate dalla societ� in questione.
Infatti, per costante giurisprudenza, "il soggetto attivo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni pu� essere anche colui che eserciti un diritto pur non avendone la titolarit�, ma agendo per conto dell'effettivo titolare".
Neppure in base a tale circostanza poteva escludersi nel caso di specie il dolo dell'agente in quanto l'art. 392 c.p. richiede, oltre il dolo generico (coscienza e volont� di farsi ragione da s� pur potendo ricorrere al giudice) anche quello specifico, rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimit�.
Siccome dalle testimonianze � emerso che il ricorrente si era sempre occupato di riscuotere, per conto della societ�, le quote condominiali relative all'energia elettrica, per gli Ermellini � evidente che l'imputato, nel momento in cui illecitamente distacc� l'utenza, era ben consapevole di agire per esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa competesse alla societ�.
Alla declaratoria di inammissibilit� segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende.
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