Data: 21/10/2022 12:00:00 - Autore: Lucia Izzo

I doveri del dominus dopo la L. 247/2012

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La Legge 31 dicembre 2012, n. 247 ha ridisegnato l'ordinamento forense e spinto all'emanazione non solo di un nuovo codice deontologico (approvato il 31 gennaio 2014 e poi modificato nel corso della seduta amministrativa del 23 febbraio 2018), ma anche dei necessari provvedimenti attuativi di riordino delle disposizioni vigenti in materia.
La "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" ha precisato che il tirocinio professionale consiste nell'addestramento del praticante avvocato, a contenuto teorico e pratico, finalizzato al conseguimento delle capacità necessarie per la professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale, nonché all'apprendimento e al rispetto dei principi etici e delle regole deontologiche.
L'avvocato formatore (cd. dominus) è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso in relazione alle finalità sopra espresse e non può assumere la funzione di dominus per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competete Consiglio dell'Ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
Uno degli obiettivi elencati nell'art. 1 della legge 247 è infatti quello di favorire l'ingresso e l'accesso alla professione forense alle nuove generazioni, premiando e valorizzando il merito.

Obbligo di rimborso spese

La legge chiarisce che la pratica forense non determina di diritto l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, tuttavia, negli studi legali privati, al praticante è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio.
Decorso il primo semestre, è possibile (non obbligatorio) che al praticante avvocato si riconosca con apposito contratto, un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato.

Regolamento sullo svolgimento del tirocinio

In attuazione della legge 247/2012 (art. 41, comma 13) altra fonte dei doveri dell'avvocato verso i praticanti è rappresentata dal regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio finalizzato all'accesso alla professionale forense, contenuto nel decreto n. 70/2016, in vigore dal 3 giugno 2016.
Il regolamento prevede che il tirocinio professionale sia svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale.
Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo.
"Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio."
Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici.
Il Consiglio dell'Ordine assume compiti di vigilanza sullo svolgimento della pratica forense, anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio.

Le disposizioni del Codice deontologico

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Il CDF all'art. 40 prevede espressamente che l'avvocato formatore debba assicurare al praticante l'effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un'adeguata formazione.
A tal fine, l'avvocato deve fornire al tirocinante un idoneo ambiente di lavoro e riconoscergli, fermo l'obbligo del rimborso spese, un compenso adeguato, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
Risulta quantomeno necessario che il dominus controlli adeguatamente le annotazioni contenute nel libretto di pratica prima di attestarne la veridicità, senza indulgere a motivi di favore o amicizia.

L'avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita e deve adoperarsi affinché sia rispettato, anche da quest'ultimo, il segreto professionale (richiamato dall'art. 28 del CDF) e il massimo riserbo in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.
Si ricorda infatti che, come precisa il comma e dell'art. 2 del Codice di deontologia Forense: "I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi."

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