Data: 07/12/2015 12:00:00 - Autore: Lucia Izzo
La legge 104 del 1992 (e successive modifiche) interviene per assicurare l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. 

L'art. 8 stabilisce che per l'inserimento e l'integrazione sociale della persona portatrice di handicap vadano realizzati diversi tipi di interventi tra cui provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio dei diversamente abili, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilit� di personale appositamente qualificato, docente e non docente.

Per tutelare il diritto allo studio del portatore di handicap, alle misure di l'integrazione scolastica e sostegno predisposte dallo Stato concorrono anche Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale.
Si tratta di un impegno teso a garantire il pieno rispetto della dignit� umana e dei diritti di libert� e di autonomia della persona handicappata, promuovendone la piena integrazione anche nella scuola e nella societ�.

Diritto all'educazione e all'istruzione


Il diritto all'educazione e all'istruzione dei diversamente abili deve essere sostenuto nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

Obiettivo dell'integrazione scolastica � lo sviluppo delle potenzialit� dei portatori di handicap per quanto riguarda l'apprendimento, la comunicazione, le relazioni e la socializzazione. 
Stante il valore preminente che assume l'esercizio del diritto all'educazione, questo non pu� essere impedito da difficolt� di apprendimento n� di altre difficolt� derivanti dalle disabilit� connesse all'handicap.

Per realizzare l'integrazione scolastica nelle sezioni comuni delle scuole di ogni ordine e grado, ci si affida anche ad una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attivit� sul territorio gestite da enti pubblici o privati.
Le scuole e le universit� devono essere dotati anche di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonch�  di ogni forma di ausilio tecnico.

Sono, inoltre, fornite attivit� di sostegno attraverso l'assegnazione di docenti specializzati e va garantita la continuit� educativa tra i diversi gradi di scuola mediante forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del  ciclo  inferiore  e  del  ciclo superiore.
L'esperienza scolastica della persona disabile, in tutti gli ordini e gradi di scuola, deve consentire il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di  et�.

Istruzione fuori dalle scuole


Per i minori portatori di handicap, soggetti all'obbligo scolastico, ma temporaneamente impediti a frequentare la scuola per motivi di salute, vengono comunque garantiti educazione e istruzione: il provveditore agli studi, d'intesa con le unit� sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione (pubblici o privati, convenzionati con i Ministeri della sanit� e del lavoro e della previdenza sociale) provvede alla istituzione di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale
In queste classi possono essere ammessi anche minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in  situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilit� della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo di almeno 30 giorni di lezione.

La frequenza di tali classi, attestata dall'autorit� scolastica a mezzo di relazione svolta dai docenti in servizio, � equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

Il profilo dinamico-funzionale e il piano educativo individualizzato


Il momento in cui si concretizza l'esercizio del diritto all'istruzione e all'educazione dell'alunno con disabilit�, � rappresentato da due documenti quali il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Il PDF indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali e affettive dell'alunno, ponendo in rilievo sia le difficolt� di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilit� di recupero, sia le capacit� possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona portatrice di handicap.
Il profilo dinamico-funzionale va aggiornato a conclusione della scuola materna, del ciclo elementare e medio, nonch� durante l'istruzione secondaria superiore.

Alla definizione del PEI, invece, concorrono tutti i soggetti coinvolti nell'educazione del disabile: vi provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori dell'allievo, gli operatori delle unit� sanitarie locale e, per ciascun grado di scuola, il personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico

Asili nido


L'art. 12 della legge 104/1992 garantisce al bambino portatore di handicap da 0 a 3 anni l'inserimento negli asili nido.

Per garantire l'integrazione scolastica, gli enti locali e le unit� sanitarie locali, possono prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonch� l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori e assistenti specializzati.

Universit�


L'integrazione scolastica del diversamente abile nelle universit�, si realizza attraverso interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarit� del piano di studio individuale.

Agli studenti handicappati iscritti all'universit� sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso convenzioni con centri specializzati, nonch� il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle universit� nei limiti del proprio bilancio.

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