Data: 22/12/2018 10:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Tempo di feste, tempo di alberi di Natale. Se addobbare le verdi piante stimola la vostra creatività e avete scelto di acquistare un nuovo albero da piantare nel vostro giardino per esprimervi al meglio, non dovete dimenticare di prestare una certa attenzione.

La pianta prescelta per addobbi e lustrini va infatti posta a debita distanza dal giardino del vicino, se non si vuole correre il rischio che la magica atmosfera natalizia diventi tutt'altro che incantata e l'albero venga estirpato!

Albero di Natale in giardino: le distanze da rispettare

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Allora, apriamo il codice civile e vediamo (all'art. 892) quali distanze devono essere a tal proposito osservate.

La prima cosa da fare, è capire se i regolamenti o gli usi locali stabiliscono delle specifiche distanze.

Se la risposta è negativa, ecco le regole da rispettare:

Alberi di alto fusto a 3 metri dal confine

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Gli alberi di alto fusto vanno piantati ad almeno tre metri dal confine.

Si tratta, più precisamente, di quegli arbusti il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole. Il codice civile indica, come esempi, i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili.

Insomma: se avete manie di grandezza e volete che i vostri addobbi siano visibili anche all'amica che abita in fondo alla strada, non dimenticate che l'albero non va piantato a meno di tre metri dal vicino!

Alberi non di alto fusto a un metro e mezzo

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Se, invece, siete un po' meno esuberanti e intendete piantare un albero di non alto fusto, la distanza minima da rispettare è di un metro e mezzo. Il riferimento, in particolare, va agli alberi "il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami".

Siepi e arbusti

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Infine, se l'albero destinato ad addobbo natalizio è una vite, una pianta da frutto non più alta di due metri e mezzo, un arbusto o, addirittura, una siepe viva, la distanza da rispettare è di solo mezzo metro.

A meno che non si tratti di siepi di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, nel qual caso la distanza da rispettare è di un metro, o di siepi di robinie, nel qual caso la distanza da rispettare è di due metri.

Se poi sul confine esiste un muro divisorio, non ci sono problemi: le distanze non devono essere rispettate, purché la pianta non ecceda la sommità del muro.

Ora è tutto pronto per prendere luci e nastri in mano e…lasciare spazio alla fantasia!

Ecco alcune massime a commento del'art. 892 del codice civile


Cassazione civile Sezione VI sentenza del 17/09/2015 n. 18284
Nel giudizio instaurato per far rimuovere (mediante estirpazione) alberi posti a distanza inferiore a quella legale, non è viziata da ultrapetizione la sentenza che ordina al convenuto di mantenere le piante ad altezza non superiore alla sommità del muro di cinta..

Cassazione civile Sezione II sentenza del 23/06/2015 n. 12949
Gli alberi di fico non possono essere considerati di alto fusto e rientrano quindi nella categoria di cui all'art. 892, primo comma, n. 2, del codice civile.

Cassazione civile Sezione II sentenza del 18/02/2015 n. 3232
Gli alberi di alto fusto vanno identificati facendo riferimento alla specie della pianta, classificata in botanica come "di alto fusto", ovvero con riguardo allo sviluppo comunque da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un'altezza superiore a tre metri.

Cassazione civile Sezione II sentenza del 29/01/2015 n. 1682
Anche gli alberi di alto o medio fusto possono costituire una siepe, a patto che siano tagliati periodicamente vicino al ceppo per impedirne la crescita in altezza e favorirne quella in larghezza. In tal caso basta rispettare la distanza di un metro dal confine.

Cassazione civile Sezione II sentenza del 16/12/2014 n. 26418
Si può usucapire il diritto a tenere alberi a distanza dal confine inferiore a quella di legge e in tal caso il termine decorre dalla data in cui l'albero è stato piantato.

Cassazione civile Sezione II sentenza del 19/06/2014 n. 14008
Non occorre dimostrare la turbativa per richiedere l'estirpazione di alberi posti a distanza minore di quella di legge. Il giudice di merito deve solo verificare il rispetto della distanza prescritta senza bisogno di indagare sulla concreta esistenza di un danno.


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