Data: 08/12/2015 09:06:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - In tema di responsabilit� civile da inadempimento di contratto, non � sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve anche essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entit�.
Lo ricorda la Corte di Cassazione, III sez. civile, nella sentenza n. 24632/2015 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso proposto da una ditta di agenti generali e procuratori della Milano Assicurazioni contro la Seat Pagine Gialle.
Alla base della lite si sosteneva l'inadempimento dell'incarico di inserzione, essendo stato indicato nell'elenco telefonico Telecom della Provincia di Vicenza il nominativo di un'altra agenzia della stessa compagnia assicurativa di altra citt� (dato palese e incontestato).
La sentenza della Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, negava che sussistesse il danneggiamento economico dovuto al supposto fuorviamento di clientela.
Gli Ermellini, in base all'impugnazione proposta dalla ditta, evidenziano che nell'ambito della responsabilit� contrattuale si applica il principio della presunzione della colpa ma ci� non esonera l'attore dall'onere di dimostrare da un lato l'inadempimento e dall'altro l'entit� del danno. Il debitore invece potr� sottrarsi all'obbligo risarcitorio, dimostrando l'impossibilit� sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili.
La Cassazione ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 1223 c.c.il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante) in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalit� fra inadempimento e danno).
Affinch� sorga il diritto al ristoro dei danni e alla reintegrazione patrimoniale, � sufficiente non solo la prova dell'inadempimento del creditore, ma anche che da un simile comportamento � derivato un pregiudizio effettivo e reale che ha inciso nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato, che va precisato nella sua entit�.
In particolare il danno patrimoniale da mancato guadagno "presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilit� patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilit� (e non di mera possibilit�) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte".
L'impugnata sentenza ha correttamente motivato nel rilevare che non era stato provato alcun sviamento di clientela a seguito del disguido dell'annuncio: dalle testimonianze assunte, un cliente evidenzia che, incappato nel predetto disguido, � riuscito poi a risalire al numero telefonico dell'agenzia, mentre la dipendente della ditta attrice, nell'aver asserito un decremento delle polizze del 50%, ha espresso un giudizio sprovvisto di basi certe e smentito dal c.t.u., che ha dichiarato di non aver potuto rilevare l'eventuale minor numero di polizze stipulate dalla societ� nel periodo in questione, e dal titolare dell'altra agenzia che ha escluso di aver guadagnato nuovi clienti a scapito della ricorrente.

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