|
Data: 17/12/2015 12:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Reperibilità dipendenti pubblici e privati[Torna su] Ai fini dell'esperibilità della visita fiscale, ai dipendenti pubblici (dipendenti statali, insegnanti, lavoratori presso la P.A. o Enti Locali, vigili del fuoco, Polizia di Stato, Asl e militari) e privati si richiede una reperibilità 7 giorni su 7 in cui sono compresi i giorni non lavorativi, i festivi, i prefestivi e i fine settimana. Tuttavia, cambiano le fasce orarie previste per la reperibilità: per i dipendenti pubblici dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; peri i dipendenti privati, invece, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Qualora il lavoratore, avente diritto alla tutela previdenziale dell'Inps, abbia la necessità di dover cambiare il proprio indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi indicata nel certificato, egli dovrà darne comunicazione, con congruo anticipo, oltre che al datore di lavoro, anche alla Struttura territoriale Inps di appartenenza tramite fax, posta elettronica, contact center, I lavoratori pubblici o privati non aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia sono comunque tenuti a fornire tempestiva comunicazione dell'eventuale cambio di reperibilità ai propri datori di lavoro. Esenzione dalla reperibilità[Torna su] Il Jobs Act ha provveduto a estendere anche ai lavoratori dipendenti privati, l'esclusione della reperibilità in caso di malattie gravi (per poter seguire terapie salvavita anche in orari di visita fiscale), a fronte della presentazione al datore di lavoro e all'INPS della documentazione medica attestante la malattia. Pertanto, l'obbligo di reperibilità è dispensato in caso di malattia che necessitano di cure salvavita; infortuni sul lavoro; patologie documentate per cause di servizio; gravidanza a rischio; ricovero ospedaliero; eventi morbosi connessi all'invalidità attestata. L'esenzione si applica anche laddove la visita fiscale sia già stata effettuata per il periodo di prognosi indicato nel certificato: pertanto, non deriva alcuna conseguenza dall'assenza del dipendente in un momento successivo all'espletamento della visita, ma se il periodo inizialmente richiesto viene prolungato allora inizieranno a decorrere nuovamente le condizioni previste per il primo controllo. Il controllo[Torna su] Il lavoratore in situazione di malattia deve provvedere tempestivamente ed in tempo reale affinché il medico curante (o altra struttura sanitaria) rediga ed invii il certificato in via telematica attestante la patologia. In tal modo, la visita fiscale potrà essere disposta e avvenire discrezionalmente sin dal primo giorno di assenza. Tuttavia, per le pubbliche amministrazioni (e il personale del "Comparto Scuola") il controllo è richiesto, in ogni caso, sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Che succede se si è assenti alla visita fiscale[Torna su] Se, il lavoratore, al momento in cui la visita fiscale viene effettuata, non è presente nel luogo indicato nella certificazione, scatta una sanzione che corrisponde alla sospensione del 100% della retribuzione per i primi dieci giorni di malattia, mentre per i seguenti la sospensione è pari al 50%. Per evitare la sanzione, il dipendente potrà congruamente giustificare e motivare la propria assenza entro 15 giorni: ciò potrà avvenire, ad esempio, per allontanamento dovuto a visite mediche o altri accertamenti diagnostici, ma si rende ugualmente necessario un preavviso al dato o all'amministrazione. Non valgono ad integrare il giustificato motivo d'assenza ipotesi come il malfunzionamento del campanello, un'uscita breve per espletare commissioni, non essersi potuti alzare dal letto. Infatti, vige in materia il principio per cui il lavoratore è tenuto ad attuare ogni accorgimento possibile per consentire l'accesso al personale sanitario. Per approfondimenti vai alle guide Visite fiscali: tutto quello che c'è da sapere e Orari visita fiscale
|
|