Data: 09/12/2015 20:10:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Una tempesta di cartelle di pagamento notificate da Equitalia si sta abbattendo sui contribuenti nell'ultimo periodo: si tratta di iniziative riguardanti gli arretrati per omesso versamento del bollo auto o altri solleciti di pagamento.
Non sempre per� il pagamento � una scelta obbligata: � preliminarmente necessario compiere i doverosi accertamenti.

Prescrizione delle cartelle esattoriali


La cartella di pagamento � l'atto che Equitalia invia su incarico degli enti creditori per recuperare le somme che risultano dovute dai cittadini.
L'esattore � tenuto a notificare al contribuente la cartella in un termine di prescrizione che varia in base al tipo di tributo o sanzione per cui � avvenuta la notifica della cartella.

Al mancato rispetto del termine indicato dalla legge, il contribuente ha il potere di impugnare la cartella senza alcuna preclusione temporale, poich�, stante l'irregolarit� del procedimento notificatorio, non pu� ritenersi decorso il normale termine di impugnazione pari a 60 giorni dalla notifica (valida).

Siccome le scadenze variano in relazione alla natura degli importi richiesti, � cura del cittadino informarsi sulla causale della cartella per poter risalire al tributo o alla sanzione contestati: questa si rintraccia facilmente nel foglio esplicativo contenuto nella cartella di pagamento

Se la notifica avviene oltre i tempi previsti dalla legge sar� possibile ricorrere al giudice o richiedere uno sgravio.

Inoltre, bisogna anche verificare che non siano stati promossi atti idonei ad interrompere la prescrizione, ad esempio solleciti, richieste di pagamento o il riconoscimento del debito da parte del debitore. Dal giorno dell'interruzione, inizia a decorrere ex novo il termine di prescrizione.

Si precisa che la nullit� della notifica non equivale a nullit� della pretesa esattoriale. 

Prescrizione del bollo auto


Per quanto riguarda il pagamento del bollo auto, il diritto al recupero del tributo si prescrive nel terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento, ovvero al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del mancato versamento

L'art.5 del D.l. 953/82 (cos� come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86)., afferma infatti che �l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1� gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalit� si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento�.

Se, ad esempio, il bollo auto � in scadenza al dicembre 2015, con termine di pagamento fissato a gennaio 2016, l'imposta non sar� pi� dovuta a partire dal 2020 in quanto i tre anni previsti iniziano a decorrere dal 2017.

Ricorso alla Commissione Tributaria


Il contribuente che vuole contestare la prescrizione (o anche l'illegittima o l'infondatezza) della cartella di pagamento potr� avanzare ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto.

Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 2.582,28 euro � indispensabile l'assistenza di un difensore abilitato, tuttavia vista la complessit� della materia e degli adempimenti richiesti � consigliata l'assistenza di uno specialista.

Autotutela


Il cittadino  potr� anche contestare la richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell'avviso inviato da Equitalia  direttamente all'ente creditore
Si tratta della procedura c.d. di "autotutela" con cui si evidenzia all'ente l'errore intercorso.
Trattandosi di una facolt� discrezionale, la presentazione di un'istanza in via di autotutela non sospende i termini (60 giorni dalla notifica) per procedere dinnanzi al giudice tributario.

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