Data: 11/12/2015 19:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Con un'importante pronuncia depositata lo scorso 9 dicembre (qui sotto allegata), le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno tentato di fare chiarezza sui limiti del principio della diversa decorrenza degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario.

Del resto, la portata di tale regola, introdotta nell'ordinamento italiano dalla sentenza numero 477/2002 della Corte costituzionale, era gi� stata ampiamente circoscritta da numerose sentenze dei giudici di legittimit�.

La sentenza numero 24822/2015 della Cassazione, pi� in particolare, ha chiarito che la scissione degli effetti per il mittente e per il destinatario si applica solo alla notifica degli atti processuali, mentre resta esclusa per i casi di notifica degli atti sostanziali.

Da un lato, quindi, ci sono gli atti negoziali unilaterali, per i quali un diritto non pu� dirsi esercitato se l'atto non giunge a conoscenza del destinatario.

Dall'altro lato, invece, ci sono gli atti processuali, per i quali il diritto pu� dirsi esercitato con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Insomma: il favor nei confronti del notificante opera solo nel caso in cui il diritto che si intende esercitare pu� essere fatto valere esclusivamente mediante atti processuali.

Negli altri casi, invece, opera necessariamente la soluzione opposta in quanto l'ordinamento non pu� accettare che alla parte destinataria, incolpevole, derivi un pregiudizio dalle scelte "arbitrarie e ad libitum della controparte".

Su tale presupposto, sostenuto da un'ampia e articolata argomentazione, i giudici hanno quindi ritenuto che, nel caso di specie, l'azione revocatoria esercitata era da ritenersi tempestiva, in quanto la consegna del relativo atto di citazione all'ufficiale giudiziario � intervenuta quando ancora non era decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'articolo 2903 del codice civile.



Tutte le notizie