Data: 11/12/2015 17:57:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - � da sanzionare disciplinarmente l'avvocato che vessa la controparte, con minacce di azioni sproporzionate. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 112/2014 (qui sotto allegata), resa nota in questi giorni sul sito istituzionale, confermando la responsabilit� disciplinare nei confronti di un avvocato, decisa dal Consiglio dell'ordine territoriale.

Alla professionista, il Coa, a seguito dell'esposto del legale della controparte, aveva inflitto la sanzione disciplinare della censura, per aver tenuto un comportamento ritenuto "non rispettoso dei doveri di dignit�, lealt� e decoro che devono ispirare la condotta dell'avvocato, riscontrato nell'ambito di una controversia civile, che le vedeva professionalmente impegnate".

La questione riguardava un procedimento civile per l'accertamento del diritto di propriet� per usucapione speciale rurale ex legge n. 346/1976 e l'incolpata, nella specie, inviava comunicazione via mail alla controparte e al suo avvocato, contenente la riserva di sporgere denuncia penale in relazione a comportamenti privi invece di penale rilevanza.

Per il Cnf, il contenuto della mail non lascia spazio a diverse interpretazioni. E richiamando la precedente giurisprudenza in materia (cfr. Cnf, n. 72/2009; n. 139/2008) ha affermato che l'intimazione di una qualsiasi azione giudiziaria, non � pi� lecita, trasformandosi anzi "in minaccia, come tale sanzionabile anche disciplinarmente, quando l'avvocato prospetti alla controparte la possibilit� di avviare azioni del tutto sproporzionate e vessatorie".

Per cui, costituisce senza dubbio "illecito deontologico la comunicazione con la quale l'avvocato, senza alcuna necessit� giuridica in relazione alle attivit� difensive e ad esse non funzionale, rappresenti alla controparte un rilevante pregiudizio anche di ordine extra-giudiziario al fine implicito di esercitare una indebita pressione".

In tal modo, infatti, ha concluso il Cnf, � violato l'art. 48 del codice deontologico (oggi art. 65). Tuttavia, considerato il ristretto contesto territoriale e relazionale in cui si sono svolti i fatti con la conseguente minor offensibilit� del comportamento e l'assenza di precedenti disciplinari, ha ritenuto di ridurre la sanzione irrogata, applicando l'avvertimento in luogo della censura.


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